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Pubblicato il Decreto Sostegni Bis

Nuove misure a favore delle imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 contenente “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali“, con entrata in vigore dal 26 maggio 2021.

  • Si segnala, in particolare:
    ART. 1. (CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO)
    ART. 4. (ESTENSIONE E PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA)
    ART. 5. (PROROGA RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE)
    ART. 6. (AGEVOLAZIONI TARI)
    ART. 7. (MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO, DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NELLE CITTÀ D’ARTE E
    BONUS ALBERGHI)
    ART. 8. (MISURE URGENTI PER IL SETTORE TESSILE E DELLA MODA, NONCHÉ PER ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE
    COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA)
    ART. 11. (MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE)
    ART. 13. (MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE)
    ART. 16. (PROROGA MORATORIA PER LE PMI)
    ART. 43. (DECONTRIBUZIONE SETTORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DEL COMMERCIO)

A commento delle nuove misure del Decreto Sostegni bis,  il Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Renato Borghi, ha affermato:

“Dopo il Tavolo della Moda, abbiamo apprezzato il cambio di paradigma del Governo nei confronti di un settore in seria difficoltà. Esprimiamo, pertanto, soddisfazione per la rivisitazione del calcolo delle perdite dei fatturati che risponde ad un’esigenza che abbiamo evidenziato al Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, tipica del nostro settore che ha dovuto far notevole ricorso a sconti, promozioni e saldi per la mera sopravvivenza.

Il credito d’imposta del 60% sulle locazioni commerciali da gennaio a maggio 2021 è un’altra misura che abbiamo fortemente richiesto a sostegno della ripresa, per la resilienza e la competitività delle nostre imprese.

Rimane indispensabile un intervento capace di sostenere veramente la filiera della moda, dalla produzione alla distribuzione, sul tema delle eccedenze di magazzino. E’ quanto mai urgente estendere ai negozi di moda il contributo sotto forma di credito d’imposta del 30% delle rimanenze ex art. 48 bis del DL Rilancio. Solo così potremo affrontare il presente con la giusta predisposizione e propensione agli acquisti della prossima collezione. Senza correttivi, l’intera filiera è a rischio”.

Il Decreto Sostegni bis prevede ulteriori contributi a fondo perduto, con uno stanziamento complessivo di oltre 15 miliardi di euro, attraverso una misura che si articola su 3 possibili soluzioni (ex art. 1):

  1. stessa modalità prevista dal Decreto Sostegni per le imprese che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020;
  2. nuovo metodo di concessione del contributo a fondo perduto basato sul calo medio mensile del 30% del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021
  3. una terza modalità ha finalità perequativa, basandosi sui risultati economici d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo in corso al 31 dicembre 2019, anziché sul fatturato. Tale modalità è, tuttavia, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (ex comma 27).

La prima soluzione prevede un contributo pari a:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
e) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

La seconda soluzione prevede una doppia situazione:

A) Per i soggetti che hanno già ottenuto il contributo sulla base del Decreto Sostegni e che possono riparametrare ed aggiornare il contributo di loro spettanza.

In questo caso la determinazione del contributo avviene secondo le seguenti percentuali relative alla nuova riparametrazione:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
e) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

B) Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al Decreto Sostegni, il nuovo contributo è determinato in misura pari a:
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
e) 30% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

Ulteriori misure del Decreto Sostegni bis di interesse per il sostegno all’economia e l’abbattimento dei costi fissi delle imprese, riguardano anche:

  • il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto di immobili a uso non abitativo per le attività con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 (ex art. 4);
  • la  riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici anche per il mese di luglio 2021 (ex art. 5)
  • l’istituzione di un fondo con dotazione di 600 milioni di euro finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia (ex art. 6)
  • un incremento dello stanziamento su due annualità 2020 e 2021 destinato a “Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (ex art. 8), in base all’art. 48 bis del Decreto Legge Rilancio (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) per ottenere un credito d’imposta del 30% sulle eccedenze di magazzino. Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta.

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