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Aggiornamento del cronoprogramma sulle riaperture

Il D.L. n. 65/2021, in vigore da ieri 18 maggio, in considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, prevede importanti novità in ordine al c.d. “cronoprogramma delle riaperture” definito con il D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 (c.d. “Riaperture”) e modifica le disposizioni in materia di scenari di rischio delle Regioni di cui all’art. 1 del D.L. del 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni con legge n. 74/2020.

In particolare, per quel che più interessa il settore rappresentato, si prevede che:
• nelle zone bianche permane la disciplina previgente prevista dal DPCM del 2 marzo u.s. e dal D.L. “Riaperture”
e non si applicano le limitazioni orarie sugli spostamenti previste per le zone c.d. “gialle”.
• nelle zone gialle
➢ dal 18 maggio:

  • le attività di ristorazione, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, potranno proseguire fino
    alle ore 23 (dal 7 giugno il servizio sarà possibile fino alle 24.00 e, dal 21 giugno p.v., non vi saranno
    limitazioni orarie);
  • permane il limite delle quattro persone al tavolo (cartello), salvo che siano tutti conviventi;
  • restano consentiti i servizi di delivery e take away; permane il divieto di consumazione sul posto o nelle
    vicinanze del locale;
  • restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
  • restano comunque aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo
    le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti,
    con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • restano sospese le attività che abbiano luogo in discoteche e locali assimilabili, all’aperto o al chiuso.
    ➢ dal 22 maggio:
  • tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie potranno restare aperti al pubblico
    anche nelle giornate festive e prefestive;
  • potranno riaprire gli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida di settore.
    ➢ dal 1° giugno:
  • le attività dei servizi di ristorazione saranno consentite anche al chiuso, sempre nel limite massimo di
    4 persone se non conviventi, nel rispetto dei seguenti orari:
    I. dal 1° al 6 giugno dalle 5 alle 23.00;
    II. dal 7 al 20 giugno dalle 5 alle 24.00;
    III. dal 21 giugno, senza limitazioni orarie.
    ➢ dal 15 giugno:
  • torneranno a esser consentite, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o
    religiose, a condizione che i partecipanti siano muniti di una delle “certificazioni verdi Covid-19”;
  • sarà consentito lo svolgimento in presenza di fiere.
    In ordine alle “certificazioni verdi” si fa presente che esse attengono alla documentazione attestante:
    i) l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-Co-V-2: con validità di 9 mesi dalla data del completamento del
    ciclo vaccinale ma che ora può essere rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della
    prima dose di vaccino con validità dal 15° giorno successivo alla sua effettuazione fino alla data prevista
    per il completamento del ciclo vaccinale;
    ii) la guarigione dal SARS-Co-V-2: con validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione (cessazione
    dell’isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute);
    iii) effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Co-V-2: con
    validità di 48 ore dalla sua esecuzione.

➢ dal 1° luglio:

  • potranno riaprire sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno dei locali
    adibiti ad attività differenti;
  • saranno consentiti convegni e congressi.
    • nelle zone arancioni e rosse permane la disciplina previgente, conseguentemente:
  • per le attività dei servizi di ristorazione sono consentiti solo i servizi di delivery (senza restrizioni orarie)
    e take away (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie,
    caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto
    di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
  • permane il divieto di feste, anche conseguenti a cerimonie, sagre, fiere, convegni, congressi, nonché la
    sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività
    di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

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