Le vendite di fine stagione o saldi estivi quest’anno potranno svolgersi a partire dal 3 luglio 2021, con una durata di 60 giorni.
Durata: Possono essere effettuati anche per l’intero periodo segnalando al pubblico i periodi prescelti.
Comunicazione: Ricordiamo che con Delibera regionale n. 1780 del 2 dicembre 2013, è stato ELIMINATO L’OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE ai Comuni (per Bologna ai Quartieri) relativa ai saldi di fine stagione da parte degli operatori, al fine di snellire e semplificare le procedure a carico delle imprese.
Esposizione dei prezzi: Vige l’obbligo di esporre al pubblico anche il prezzo antecedente la vendita straordinaria e la percentuale di sconto.
Obblighi particolari: Possono essere effettuate solo per le merci che effettivamente siano suscettibili di notevole deprezzamento se non vendute “entro la relativa stagione”: abbigliamento, calzature e prodotti ad alto contenuto moda. Le merci in saldo devono essere nettamente distinte e separate da quelle in vendita normale, se la separazione non è materialmente praticabile, deve essere sospesa la vendita ordinaria (cioè quella a prezzo pieno).
DIVIETO VENDITE PROMOZIONALI NEI 30 GG PRECEDENTI
A differenza di quanto accaduto con i precedenti saldi invernali 2021 ed estivi 2020, nei 30 giorni precedenti ai saldi estivi 2021 non sono consentite le vendite promozionali, come stabilito dall’art. 22 della L.R. 25/2017 (“Disposizioni collegate alla Legge Regionale di stabilità per il 2018”), dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento. Si segnala che in caso di violazione di tali disposizioni si applicano le sanzioni previste dall’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
Rimane confermata la prescrizione contenute nell’art. 15 del D. Lgs. 114/98: “Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato” e del comma 5 dello stesso articolo “l’obbligo di esporre al pubblico anche il prezzo antecedente la vendita straordinaria e la percentuale di sconto”.
VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Periodo: Possono svolgersi in qualsiasi periodo dell’anno – con l’eccezione del mese di dicembre per il punto d) solo per 4 motivi ben specificati:
a) cessazione dell’attività commerciale (o chiusura di un punto vendita),
b) cessione dell’azienda (o di una sua succursale).
Durata: Per questi due casi la vendita non può superare le 13 settimane di durata massima.
c) trasferimento di sede dell’azienda (cioè del punto vendita in altri locali),
d) trasformazione o rinnovo dei locali.
Durata: Per questi due casi la vendita non può superare le 6 settimane.
Comunicazione: Devono essere segnalate al Comune tramite raccomandata a. r. con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di inizio. Alla comunicazione devono essere allegati rispettivamente:
a) cessazione dell’attività commerciale: dichiarazione del richiedente in cui attesta di cessare l’attività commerciale al termine della vendita di liquidazione;
b) cessione dell’azienda: copia dell’atto che attesta la compravendita dell’azienda, sia in forma preliminare, sia in forma definitiva ovvero la cessione della gestione;
c) trasferimento di sede dell’azienda: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di essere in possesso dell’autorizzazione al trasferimento; nei casi di cui sia prevista la semplice comunicazione, dichiarazione in cui si attesta di aver effettuato la comunicazione;
d) trasformazione o rinnovo dei locali: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di avere richiesto il rilascio della concessione o dell’autorizzazione edilizia, se necessaria; qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia del preventivo di spesa e della relativa conferma d’ordine dell’impresa incaricata o fornitrice, specificandone l’ammontare. Entro 45 giorni dall’effettuazione dei lavori deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l’intervento e, nel caso questo non sia soggetto a concessione o autorizzazione edilizia, indicandone l’ammontare.
Elenco merci in liquidazione: La Regione non indica più l’obbligo di allegare alla domanda per il Comune il famigerato elenco merci divise per qualità e prezzo, pertanto questo non è più necessario.
Esposizione dei prezzi: Esiste l’obbligo di esporre al pubblico anche il prezzo antecedente la vendita straordinaria e la percentuale di sconto.
Obblighi particolari:
a) Nel caso di liquidazione motivata con la cessazione dell’attività la riconsegna del titolo autorizzatorio all’Autorità che l’ha rilasciato e la conseguente cessazione dell’attività di commercio coincidono con il termine della vendita di liquidazione.
b) Nel caso di liquidazione motivata con il trasferimento dell’azienda il trasferimento deve avvenire entro tre mesi dal termine della vendita di liquidazione.
c) Nel caso di liquidazione motivata con trasformazione o rinnovo dei locali dell’azienda l’avvio dei lavori deve avvenire entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione. I lavori devono essere tali da determinare un periodo minimo di chiusura dell’esercizio di 15 giorni. Resta il divieto di effettuare le vendite di liquidazione per rinnovo o trasformazione dei locali nel mese di dicembre.
Restano validi gli altri obblighi relativi alle comunicazioni al pubblico, alle asserzioni pubblicitarie e al divieto di introdurre merce dello stesso tipo di quella in liquidazione.
ESCLUSIONI
Restano, come prima, fuori dal campo di applicazione le vendite fallimentari disposte dall’autorità giudiziaria. E’ proibito usare espressioni che richiamano il fallimento al di fuori di questo solo caso.
VENDITE SOTTOCOSTO
Ricordiamo che le “vendite sottocosto” sono comprese tra le “vendite straordinarie” nel citato art. 15 del D. Lgs. 114/98 e disciplinate dal regolamento contenuto nel D.P.R. 6/4/2001, n. 218, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12/06/2001.
In particolare l’Art. 3. “Obblighi di informazione al consumatore” al comma 3, recita:
“Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992, le comunicazioni di cui al comma 1, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto”.
Ne consegue che sono considerate ingannevoli, le comunicazioni pubblicitarie anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale nelle quali si citino o si seguano gli obblighi previsti per le vendite sottocosto, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.
DISPOSIZIONI COMUNI:
Le asserzioni pubblicitarie devono essere chiare e non ingannevoli, tutte le affermazioni debbono essere dimostrabili agli Organi di Vigilanza (es.: “a prezzo di costo” autorizza il Vigile a chiedere di vedere la fattura di acquisto).
Fermi restanti gli obblighi per i prezzi sulla merce, nelle pubblicità all’esterno del negozio, sulla stampa, sulle locandine, negli annunci letti alla radio:
– i prezzi e gli sconti, se indicati, dovranno avere tutti lo stesso rilievo;
– qualora si citi un solo prezzo o percentuale di sconto, tutti gli articoli rientranti in quella voce dovranno essere venduti a quel prezzo o sconto.
La merce deve essere ceduta senza limiti di quantità e alle condizioni pubblicizzate.
L’eventuale esaurimento di un prodotto deve essere portato a conoscenza del pubblico in modo idoneo.
Gli sconti non possono essere modificati durante le vendite se non al ribasso e devono essere chiaramente posti sulle merci secondo le stesse disposizioni previste per l’esposizione dei prezzi.
Le condizioni di maggior favore possono essere sempre praticate (ulteriore sconto “ad personam”, arrotondamento in calare, ecc.).
SANZIONI
Da €. 516,45 a €. 3.098,74 [normalmente applicato il doppio del minimo: €. 1.032,90 e cessazione immediata dell’irregolarità].
Per ulteriori informazioni potete contattare la nostra Segreteria ai seguenti recapiti telefonici 051/6487.517 – 558 – 524 – 569. Cogliamo l’occasione per porgere i più distinti saluti.