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Esonero versamento contributi previdenziali per aziende senza integrazione salariale

Chiarimenti e indicazioni operative per le imprese che hanno richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali non avendo richiesto i trattamenti di integrazione salariale del decreto ristori.

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020”, nella quale dovranno dichiarare di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

Considerato che i rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e l’esonero contributivo, disciplinati dalla medesima fonte normativa ovvero da fonti diverse, si basano sul principio dell’alternatività, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo.

Nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo, a prescindere di quale sia la fonte normativa di riferimento della misura.

L’esonero in commento si ricorda essere cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi (ad esempio, l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con l’incentivo strutturale

all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in virtù dell’espressa previsione di cui al comma 114 dell’articolo 1 della medesima legge). L’incumulabilità tra le due misure deve essere limitata al medesimo lavoratore, pertanto, se alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro vi sono lavoratori giovani per i quali si intende fruire dell’incentivo strutturale di cui alla legge n. 205/2017, nonché altri lavoratori non agevolati, nei limiti della contribuzione teoricamente dovuta, per questi ultimi si può fruire della misura di esonero previsto dall’articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 137/2020.

Considerata la durata massima dell’esonero prevista dal richiamato articolo 12, pari a quattro settimane, resta fermo che lo stesso potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una singola mensilità, ove ne sussista la capienza.

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di DenunciaAziendale, AltrePartiteACredito, nell’elemento CausaleACredito il nuovo codice causale “L904”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”, mentre nell’elemento indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione

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