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Fipe, chiarimenti sulle riaperture in zona gialla

Cronoprogramma per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Il D.L. n. 52/2021, disciplinante le nuove misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid19 che verranno applicate, salvo successivi interventi normativi, fino 31 luglio 2021, in parte fa salva la disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021 ad eccezione di alcuni specifici profili. Con riferimento al comparto rappresentato, si segnala: • nelle zone bianche permane la disciplina previgente prevista dal DPCM del 2 marzo u.s.

• nelle zone gialle a partire dal 26 aprile p.v.: – saranno consentite le attività di ristorazione, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche la sera, nel rispetto dei limiti orari per gli spostamenti (ad oggi ore 22.00); – permane il limite delle quattro persone al tavolo, ad eccezione che siano tutti conviventi; – consentiti i servizi di delivery (senza restrizioni orarie) e take away (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale; – restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; – restano comunque aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; – nelle giornate festive e prefestive continueranno a rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. – sospese le attività che abbiano luogo in discoteche e locali assimilabili, all’aperto o al chiuso (tuttavia, sul punto si noti quanto specificato nel testo della circolare con riferimento ai live club); – restano sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti; – permane il divieto di feste nei luoghi chiusi o all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;

• nelle zone gialle a partire dal 1° giugno p.v., i cambiamenti d’interesse per il settore riguardano: – dalle 5.00 fino alle 18.00 le attività di ristorazione con consumo al tavolo saranno consentite anche al chiuso, sempre nel limite massimo 4 persone se non conviventi;

• nelle zone gialle a partire dal 15 giugno p.v. è consentito lo svolgimento in presenza di fiere; • nelle zone gialle a partire dal 1° luglio p.v. sono consentiti convegni e congressi;

• nelle zone arancioni e rosse permane la disciplina previgente, conseguentemente: – per le attività dei servizi di ristorazione sono consentiti solo i servizi di delivery (senza restrizioni orarie) e take away (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale; – permane il divieto di feste, sagre, fiere, convegni, congressi, cerimonie pubbliche, nonché la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

In allegato la circolare completa con tutti i chiarimenti

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