Agenzia delle entrate: Consulenza giuridica n. 4 del 13 aprile 2021
Nel commercio in oro da investimento l’esenzione Iva è circoscritta al solo oro che possiede determinate caratteristiche di forma, peso e purezza (forma di lingotti o placchette, peso superiore ad un grammo, purezza pari o superiore a 995 millesimi), monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi coniate dopo il 1800. Dette caratteristiche devono sempre sussistere congiuntamente e, quindi, in mancanza di una sola di tali proprietà, l’oro deve considerarsi “oro industriale” e non “oro da investimento”. Di conseguenza, la sua cessione è imponibile con obbligo di assolvimento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 4 del 13 aprile 2021 a seguito di una richiesta di chiarimenti sull’interpretazione fornita dal Comitato IVA della Commissione Europea in merito a un quesito sull’oro da investimento posto da un Paese comunitario. Secondo tale documento “un bene in oro puro con forma diversa dal lingotto o dalla placchetta non dovrebbe, in linea di principio, impedire che lo stesso rientri nel regime di esenzione IVA; tanto, in quanto, la condizione che deve essere soddisfatta per considerare un bene in oro come oro da investimento, ad esempio con forma rotonda, ovale o irregolare (medaglie, gettoni d’oro ecc.), è rappresentata dal fatto che la particolare forma sia accettata a tutti gli effetti dal mercato di riferimento, nonché la purezza del metallo contenuto nel medesimo bene corrisponda a un titolo aurifero pari o superiore a 995 millesimi”.
Tuttavia, la stessa Commissione – come ricorda l’Agenzia nel proprio parere – ha rimesso la questione a un Comitato IVA con l’indicazione: “In order to treat transactions with the gold sold for investment purposes correctly from the VAT perspective and communally, it is more than desirable to know opinion of the VAT Committee in this matter”. Alla data di pubblicazione della consulenza il Comitato non si è ancora espresso.
Di conseguenza, in assenza di indicazioni condivise a livello comunitario, l’Agenzia ritiene che non possa esserci un’interpretazione estensiva del regime di esenzione IVA e che il beneficio resti pertanto circoscritto al solo oro che abbia una determinata forma, peso, purezza (quindi lingotti o placchette, di peso superiore a un grammo, purezza pari o superiore a 995 millesimi), rappresentato o meno da titoli. Diversamente dovrà essere considerato oro industriale e non da investimento e la sua cessione imponibile ai fini IVA con l’applicazione del meccanismo del reverse charge.