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Regolamento specie botaniche con derivati dell’idrossiantracene

In attesa che il Ministero della salute emani una nota interpretativa, in relazione al regolamento UE 2021/468, riteniamo opportuno anticipare quanto segue:

  • Il Ministero della salute in applicazione del Regolamento 2021/468 non prevede un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte e pertanto i prodotti a base di Aloe spp. contenenti derivati idrossiantracenici* non potranno più essere commercializzati a partire dall’8 aprile pv, data di entrata in vigore del citato Regolamento.
    * Per quanto riguarda la droga Aloe spp. si precisa che questa è rappresentata dal succo condensato secco, ottenuto con procedimenti diversi, dalle foglie di alcune specie di aloe: vera, ferox, ecc. i cui componenti principali sono rappresentati da derivati antracenici presenti nella droga in parte in forma libera e in parte in forma glicosidica, da non confondere con il gel liquido bevibile costituito dalla parte centrale della foglia di consistenza gelatinosa (parenchima acquifero) che subisce trattamenti atti a sequestrare le sostanze inquinanti indesiderate es. derivati idrossiantracenici  presenti nelle cellule pericicliche della foglia dell’aloe.
  • Per quanto riguarda le piante, che ai sensi dell’articolo 1, comma 2) del Regolamento 2021/468 ed in particolare di:
    preparazioni a base della radice e del rizoma di Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon e loro ibridi contenenti derivati dell’idrossiantracene;
    preparazioni a base di foglie o frutti di Cassia senna L. contenenti derivati dell’idrossiantracene;
    preparazioni a base di corteccia di Rhamnus frangula L. o Rhamnus purshiana DC. contenenti derivati idrossiantracenici

che sono inserite nella parte C di cui all’Allegato III del Regolamento n.1925/2006 (soggette a monitoraggio per un periodo di 4 anni), è necessario attendere il chiarimento del Ministero relativamente allo loro possibilità di proseguirne la commercializzazione.

La FEI sta facendo il possibile per affermare quanto a noi sembra evidente e cioè che esiste per tutto il periodo del monitoraggio la possibilità  di commercializzazione di tali piante.

La Federazione ha avviato uno specifico programma di analisi per il controllo dei vari prodotti posti in commercio per raccogliere dati al fine di verificare il reale contenuto di aloe-emodina ed emodina nei prodotti presenti in commercio.

A livello operativo e al fine di evitare sanzioni da parte delle autorità di controllo si consiglia quanto segue:

Tutti gli intergratori alimentari od altri preparati in cui sia presente succo di aloe contenente derivati idrossiantracenici devono essere ritirati dalla vendita a partire dall‘8 aprile pv.

I prodotti vanno posti in una scatola sigillata alla quale sarà apposto un cartello con evidenziata la seguente dicitura: “Merce non vendibile ai sensi del Reg. UE 2021/468 – in attesa di smaltimento/ritiro”.

Il tutto andrà evidenziato sul proprio Piano di Autocontrollo. In caso di ritiro, concordato con l’azienda fornitrice, dovrà essere allegato al Piano di Autocontrollo il DDT di reso con la dicitura: “Reso merce non conforme ai sensi del Reg. UE 2021/468”.

Tale contenitore sarà conservato in magazzino.

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