Con nota n. 004779 del 22.01.2021, il Ministero dell’Interno ha chiarito che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. c) del DPCM del 14 gennaio 2021 deve ritenersi consentito in zona arancione e zona rossa lo svolgimento, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, dell’attività di ristorazione all’interno dei pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende, con le quali l’esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande.
È bene considerare che quanto affermato dal Ministero vale anche con riferimento al DPCM del 2 marzo 2021 che, salvo modifiche, resterà in vigore fino al 6 aprile 2021, atteso che la disposizione sopra citata viene riproposta testualmente all’art. 37 del nuovo provvedimento (sul punto cfr. circolare del Ministero dell’Interno del 6 marzo 2020).
Tutto ciò premesso, alla luce di quanto osservato dal Ministero, sembra ragionevole ritenere che l’attività di “mensa” possa essere svolta non solo da imprese con specifico codice ATECO 56.29.1 (mense) o 56.29.2 (catering continuativo su base contrattuale), ma anche da parte di esercizi che abbiano stipulato con il committente-datore di lavoro uno specifico accordo contrattuale, e sempre che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
La nota ministeriale chiarisce che, al fine di agevolare le attività di controllo, è opportuno che gli operatori della ristorazione tengano in pronta visione:
- Copia del contratto sottoscritto tra esercente e datore di lavoro;
- Elenco dei nominativi del personale beneficiario del servizio.
Viene, invece, esclusa espressamente la possibilità che le medesime attività possano essere fornite – sempre sulla base di un contratto – anche nei confronti di un libero professionista (o di un titolare di partita IVA), in quanto difetterebbe un elemento imprescindibile delle attività di mensa o di catering continuativo, costituito dalla “collettività”.