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Contributo a fondo perduto, modello dell’istanza e istruzioni di compilazione

Guida operativa, provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 111 del 23/3/2021, per informarvi che con il Provvedimento del 23 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dell’istanza e le relative istruzioni di compilazione (qui allegate) per il riconoscimento del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto “Sostegno”.

Come noto, il decreto “Sostegno” (Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021), all’art. 1 prevede un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus.

Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti già specificati con la nostra predetta circolare n. 111, sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate che curerà direttamente il processo di erogazione delle somme spettanti.
Tanto premesso, con il presente provvedimento vengono approvati il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto.
Quale ausilio per i beneficiari del contributo, l’Agenzia delle Entrate ha anche predisposto un’apposita Guida Operativa Contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” (pubblicata sul nostro sito www.snagnazionale.it) contestualmente ai predetti modello di istanza e istruzioni di compilazione.

La Guida – consultabile anche nel sito dell’Agenzia nell’area tematica “Contributi a fondo perduto” e nella sezione dedicata alle guide fiscali “l’Agenzia informa”, – spiega con linguaggio semplice la disposizione normativa, le regole operative fissate dal provvedimento e le funzionalità per l’invio dell’istanza. Inoltre, fornisce importanti suggerimenti e indicazioni volti a prevenire errori e rimediare autonomamente ad eventuali inconvenienti.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.

Le richieste andranno inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante intermediario, avvalendosi:
• della piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet;

• di un software per la compilazione (realizzato in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento) e del canale telematico Entratel/Fisconline per l’invio.

In caso di errore, secondo quanto indicato nel provvedimento, è possibile presentare una nuova istanza, sempre nel periodo 30 marzo 2021 – 28 maggio 2021, nonché una rinuncia al modello precedentemente trasmesso da intendersi come rinuncia totale al contributo.

Contenuto informativo dell’istanza
Il modello approvato con il provvedimento in oggetto si compone di diverse sezioni dedicate ai dati relativi al richiedente, all’intermediario delegato alla presentazione, all’assenza di cause di esclusione, ai requisiti per l’accesso, ai dati per il calcolo del contributo spettante, alla scelta della modalità di erogazione e all’Iban per l’accredito sul conto corrente.

Erogazione del contributo e attività di controllo
Il Provvedimento precisa che l’Agenzia delle Entrate può erogare il contributo spettante:
• mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);

• mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Quest’ultima forma di erogazione, introdotta con il decreto “Sostegno”, può essere espressa dal beneficiario nell’istanza di richiesta del contributo, è irrevocabile e riguarda l’intero importo spettante.

Con riferimento ai controlli delle istanze da parte dell’Agenzia, il provvedimento distingue una prima fase di elaborazione con l’esecuzione di controlli “formali”, che termina con il rilascio della ricevuta di presa in carico e una seconda fase di controlli più approfonditi, nella quale avviene il riscontro dei dati indicati con le informazioni presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria. In caso positivo, la seconda fase si conclude con la ricevuta di accoglimento e l’emissione del mandato di pagamento o il riconoscimento del credito d’imposta.

Ogni fase può essere monitorata dal contribuente nella sezione “Ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Contributo a fondo perduto – Invii effettuati” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In caso di beneficio non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero delle somme, irrogando le relative sanzioni e interessi.

Infine, il Provvedimento fornisce le indicazioni per la restituzione spontanea del contributo indebitamente percepito, demandando ad un’apposita risoluzione l’istituzione dei codici tributo da indicare nel modello F24.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest’ultima.

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