È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il DPCM del 2 marzo che, eccezion fatta per la sospensione delle attività che abbiano luogo in discoteche anche in zona bianca, non prevede modifiche di rilievo al regime di misure restrittive concernenti il settore dei pubblici esercizi.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52/2021 (Suppl. Ordin. n. 17), il DPCM 2 marzo 2021 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021».”.
Il Provvedimento, in vigore a partire dal prossimo 6 marzo ed efficace fino al 6 aprile 2021 (eccezion fatta per le disposizioni sulla zona bianca dettate dall’art. 7, che sono in vigore già da ieri, 3 marzo 2021), sostituisce integralmente il DPCM del 14 gennaio 2021 (circolare Fipe n. 9/2021). È bene evidenziare fin da subito che, eccetto la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo o discoteche anche in zona bianca, il nuovo DPCM non prevede modifiche di rilievo per il regime giuridico applicabile al settore rappresentato e conferma l’impianto normativo del precedente, individuando 4 distinti regimi di misure restrittive a seconda dello scenario di rischio in cui verranno collocate le diverse realtà territoriali (c.d. aree “bianca”, “gialla”, “arancione” e “rossa”).
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