Chiarimenti del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili sulle semplificazioni per l’aggiornamento della carta di circolazione in relazione all’art. 78 del Codice della strada.
Facendo seguito alla circolare n. 10/2021 – CT 1/2021 del 15.02.2021, si trasmette la nuova circolare del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili prot. 7526 del 3.3.2021 che fornisce alcuni chiarimenti relativi:
-all’accreditamento delle officine e loro competenze per eseguire le modifiche elencate nell’Allegato A, parte 1 del DM 8.1.2021;
-ai requisiti minimi del registro in cui l’officina esecutrice deve annotare le modifiche eseguite sul veicolo;
-alla procedura informatica per l’assegnazione del codice identificativo all’officina
Il Ministero evidenzia che le procedure semplificate introdotte dal novellato art. 78 del CdS per le modifiche indicate nel DM 8 gennaio 2021 hanno carattere obbligatorio. Tuttavia, come già indicato nella circolare prot. n. 5350 del 13 febbraio 2021, è consentito definire secondo le previgenti procedure e, cioè, con visita e prova, le richieste già presentate alla data di pubblicazione del DM 8.1.2021.
Analogamente, fino al 31 marzo 2021 la visita e prova può essere richiesta anche per richieste di aggiornamento della carta di circolazione relative a modifiche i cui lavori siano già stati effettuati alla data di entrata in vigore del decreto.