E’ stato pubblicato un nuovo provvedimento titolato “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, entrato in vigore il 24 febbraio c.a., contenente, oltre ad alcune misure sugli spostamenti su tutto il territorio italiano, individua, in via normativa, la denominazione delle c..d. zone a rischio: zona bianca, zona gialla, zona arancione, zona rossa, come in appresso illustrato.
Determinazione della classificazione del territorio nazionale in zone (articolo 1)
Integrando quanto già previsto dal precedente decreto-legge n. 33/2020, con la nuova norma si definisce:
- “Zona bianca”: le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti, per tre settimane consecutive, e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con livello di rischio basso (articolo 1, comma 16-sexies del decreto-legge 33/2020);
- “Zona arancione”: le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di un’analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto (articolo 1, comma 16-quater e 16-quinquies del decreto-legge 33/2020);
- “Zona rossa”: le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato (articolo 1, cmma 16-quater del decretolegge 33/2020);
- “Zona gialla”: in via residuale, le Regioni, i cui territori presentano parametri differenti da quelli sopra indicati per le zone bianche, arancioni e rosse.
Ulteriori disposizioni urgenti pe il contenimento del Covid-19 (articolo 2) spostamenti
Sull’intero territorio nazionale, viene esteso fino al prossimo 27 marzo il divieto attualmente previsto di spostarsi tra Regioni o Province autonome diverse, salvo che per motivi di lavoro, situazioni di necessità, o motivi di salute.
Resta, comunque, consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Fino alla medesima data, entro i confini regionali per la Zona gialla ed entro i confini comunali per la Zona arancione, è consentito una sola volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00, lo spostamento verso un’altra abitazione privata abitata, nei limiti di 2 ulteriori persone oltre a quelle ivi già conviventi, esclusi i minori di 14 anni su cui si esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Tale facoltà di spostamento in altre abitazioni non è più consentita all’interno della Zona rossa. Conseguentemente viene abrogato l’articolo 1, comma 4 del decreto legge n.2 del 2021 che lo consentiva fino al 5 marzo.
Nei casi di mobilità limitata all’ambito comunale, si conferma, invece, la possibilità di spostamenti in altri Comuni a partire da Comuni con una popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.
Regime sanzionatorio (articolo 3)
Per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio si conferma l’applicazione dell’articolo 4 del decreto legge n.19 del 2020 e cioè: salvo che il fatto costituisca reato, pertanto, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, la sopradetta sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino a un terzo. In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.