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Comunicazione PEC al Registro Imprese

Il DL 16 luglio 2020, n. 76, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, (convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120), ha stabilito che dal 1° ottobre 2020 si rendeva necessario per ogni impresa avere una “sede virtuale” sul web, prerequisito necessario per poter svolgere attività ed essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio.

Entro quella data andava comunicato infatti al Registro delle imprese il domicilio digitale, nuova e più ampia definizione che sostituisce quella di PEC, l’indirizzo di posta elettronica certificata. Le Imprese che avevano già un indirizzo PEC iscritto nel Registro delle Imprese, non dovevano comunicare nulla, a condizione che la PEC risultante al Registro Imprese fosse valida, attiva e non scaduta.

La normativa prevede, per le Imprese che non hanno regolarizzato la propria posizione entro la data del 1° ottobre 2020, una sanzione amministrativa: per le società, la misura prevista dall’art. 2630 del codice civile raddoppia e l’importo va da un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro; per le ditte individuali la misura prevista dall’art. 2194 del codice civile triplica e gli importi vanno da 30 a 1.548 euro.

È bene ricordare che per verificare l’iscrizione del domicilio digitale al Registro delle Imprese, si può consultare una visura camerale aggiornata dell’Impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell’imprenditore al quale si accede con SPID o CNS, oppure cercare l’Impresa sul sito www.registroimprese.it, nell’apposita sezione di ricerca indirizzo PEC.

Prima che il Conservatore del Registro delle Imprese si attivi a verificare d’ufficio le PEC inattive o mancanti, previa diffida agli interessati, con conseguente applicazione della sanzione e assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale, si invitano gli associati che non lo hanno ancora fatto a provvedere all’adempimento di cui sopra.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest’ultima

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