A decorrere dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, approvate dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28 febbraio 2020, e successivamente modificato con Provvedimento del 20 aprile 2020.
Il nuovo tracciato xml della fattura elettronica ha previsto che dal 2021 non è più possibile, utilizzare i codici generici N2, N3 o N6, per identificare un’operazione non soggetta ad Iva, ma si devono usare i nuovi codici dettagliati previsti dalle specifiche tecniche dei citati provvedimenti.
In particolare, sono stati creati nuovi codici natura Iva per dare maggiore dettaglio alle operazioni abolite (N2, N3 ed N6) e consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre le bozze precompilate Iva.
Alla luce di quanto esposto e come precisato nella informativa SEAC del 22 dicembre 2020, per il settore editoria, il codice natura appropriato è “N2.2 – non soggette altri casi”.
A decorrere dall’1° gennaio 2021, per le operazioni in esame, non è più utilizzabile il codice “N2”.