Il DL 15 gennaio 2021 n. 3, modificando l’art. 68 del DL 18/2020, ha posticipato dal 31.12.2020 al 31.1.2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, rate da dilazione dei ruoli, avvisi di addebito INPS e accertamenti esecutivi.
Il pagamento dovrà avvenire, in unica soluzione, entro il 28.2.2021.
Sino al 31.1.2021 (rispetto al precedente termine del 31.12.2020) sono altresì sospesi i pignoramenti di salari e stipendi nonché le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Con lo stesso decreto sono stati differiti dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, delle cartelle esattoriali, degli atti di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’art. 157 del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Inoltre, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di 13 mesi relativamente:
- alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
- alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del Tuir;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest’ultima.