Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si ricorda che le nuove modalità di etichettatura degli imballaggi sono state previste dal decreto legislativo n. 116 dello scorso 3 settembre 2020, entrato in vigore in data 26 settembre 2020, che ha apportato modifiche al comma 5 dell’articolo 219 del D.lgs. 152/2006, prevedendo che gli imballaggi siano opportunamente etichettati, per facilitare la raccolta, il riciclo, il recupero e per fornire corrette informazioni ai consumatori sullo smaltimento.
Poiché da vari Enti erano state avanzate alcune interpretazioni dirette a corresponsabilizzare tutta la filiera, Federgrossisti, tramite il Servizio Ambiente della Confcommercio, è prontamente intervenuta per richiedere non solo un adeguato periodo di proroga per lo smaltimento degli imballaggi non conformi, ma soprattutto per ottenere la esenzione da qualsivoglia responsabilità, che deve riguardare solo ed esclusivamente il produttore o l’importatore diretto degli stessi.
Con profonda soddisfazione comunichiamo l’esito positivo della ns. azione: difatti nel decreto-legge n. 183 del 31/12/2020, è stato inserito l’articolo 15, comma 6, che sospende fino al 31 dicembre 2021 le nuove modalità di etichettatura ambientale degli imballaggi.
Evidenziamo che la nuova disposizione sospende solo il primo periodo del citato articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e non il secondo periodo dello stesso comma che prevede l’obbligo dei produttori di indicare, ai fini della classificazione e identificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione (che pertanto è in vigore dal 1° gennaio 2021).
Nello specifico, è stato confermato che l’obbligo di etichettare tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili, è soltanto dei produttori o degli importatori.
Ricordiamo che la etichettatura ambientale degli imballaggi non va confusa assolutamente con la etichettatura del prodotto, che, in base al regolamento n. 1169/2011, rimasto immutato, concerne (solo per citare i requisiti più rilevanti):
la denominazione del prodotto, la quantità netta, il lotto di produzione, la scadenza, le condizioni di conservazione, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1; paese d’origine, istruzioni per l’uso; la dichiarazione nutrizionale ove obbligatoria, la sede dello stabilimento di produzione o, se diversa, la sede dello stabilimento di confezionamento, che deve essere identificato con la località e l’indirizzo.
Va assolutamente eliminato, in quanto mai consentito da alcuna normativa, il riferimento alla CCIAA.
Il direttore Antonio Fabiani, Prot. 07-2021-circ. 05
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