L’art. 3, commi 9 e 10, del decreto in oggetto differisce l’avvio della c.d. “lotteria degli scontrini” rispetto al termine originario del 1° gennaio 2021.
In particolare viene disposto che le disposizioni necessarie per l’avvio della lotteria saranno disciplinate con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021. La norma tiene parzialmente conto dell’esigenza manifestata dalla Confederazione in merito alla oggettiva difficoltà per gli operatori economici di provvedere tempestivamente all’adeguamento dei registratori telematici, al fine di renderli compatibili con l’applicativo lotteria entro il 31 dicembre 2020, a causa dell’emergenza Covid.
Viene, altresì, prorogata al 1° marzo 2021 la data a partire dalla quale i consumatori potranno segnalare l’eventuale rifiuto da parte dell’esercente di acquisire il codice della lotteria al momento dell’acquisto. Si tratta, in particolare, delle segnalazioni all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza che potranno essere utilizzate, unitamente ad altri elementi di valutazione, ai fini dell’analisi di rischio fiscale.
Al riguardo, si segnala che sulla disciplina della lotteria degli scontrini è intervenuta anche la legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 1095), che limita la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi con sistemi di pagamento elettronico.