Istruzioni MISE per l’adeguamento alla procedura WLTP dell’etichetta informativa, manifesto o schermo di visualizzazione e materiale promozionale da utilizzare nei punti vendita, ai fini del DPR 17 febbraio 2003 n. 84.
Si comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare in oggetto (allegata), con la quale ha fornito i chiarimenti operativi ai fini di quanto previsto dal DPR 17 febbraio 2003 n. 84 – di attuazione della Direttiva 1999/94/CE – come modificato dal DM 6 aprile 2005. La normativa richiamata riguarda la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori nella commercializzazione di autovetture nuove appartenenti alla categoria M1 (incluse le Km zero).
Alla luce della procedura di omologazione WLTP, il MISE ha ritenuto utile diramare le istruzioni riguardo alla nuova l’etichetta informativa a corredo di ogni veicolo nuovo, nonché del manifesto o schermo di visualizzazione e del materiale promozionale da utilizzare nei punti vendita. In particolare, dal 1° gennaio 2021 l’etichetta informativa (art. 3, comma 1, DPR 84/2003) andrà esposta avendo cura di evidenziare i dati dei valori ufficiali relativi al consumo di carburante ed emissione di CO2 secondo la procedura WLTP, come da modello esemplificativo allegato alla circolare del MISE.
Tuttavia, al fine di consentire agli operatori economici di disporre di un congruo termine per l’adeguamento, fino al 15 febbraio 2021 sarà consentito indicare i valori relativi al consumo di carburante ed emissione di CO2, oltre che con la procedura WLTP, anche con la precedente procedura NEDC. Fino alla suddetta data del 15 febbraio 2021, anche il manifesto o schermo di visualizzazione e il materiale promozionale, di cui agli articoli 5 e 6 del DPR 17 febbraio 2003 n. 84 e relativi allegati III e IV, potranno esplicitare i valori relativi ad entrambe le procedure.
A decorrere dal 16 febbraio 2021 saranno indicati unicamente i valori misurati con il WLTP. Pertanto, si invitano gli Associati ad adeguare le etichette/materiali, secondo le indicazioni ricevute da ciascuna Casa automobilistica, ricordando, che la vigilanza sul corretto adempimento delle norme del DPR 84/2003 spetta alle Camere di Commercio competenti per territorio e che in caso di inosservanza il Regolamento prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a carico dei concessionari.
Per quanto riguarda la Guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 delle autovetture, sarà il MISE a curare l’aggiornamento della pubblicazione nei prossimi mesi.
Circolare n. 149/2020 – CO 36/2020
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