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Fatture cartacee anche nel 2021 per i dati al sistema tessera sanitaria

Federottica, vietata la fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche

Vietata anche per il 2021 l’emissione della fattura elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche i cui dati sono da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria.

Lo prevede l’art. 182 comma 4 del Disegno di legge di Bilancio 2021, che prorogherebbe, anche per il prossimo anno, le disposizioni di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018.

Pertanto nel 2021, come è accaduto per il 2019 e il 2020 ai soggetti tenuti all’invio dei dati per le spese sanitarie viene imposto di non emettere la fattura elettronica per le spese che sono da comunicare al Sistema TS.

Si sottolinea che il divieto all’emissione delle fatture in formato elettronico mediante il sistema SDI dell’Agenzia delle entrate, riguarda esclusivamente le fatture emesse per le spese sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Il divieto opera anche in presenza di opposizione all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Il Garante per la protezione dei dati personali a dicembre del 2018 (quindi prima che nel 2019 partisse la fatturazione elettronica obbligatoria) nel Provvedimento n. 511 scriveva “Si ritiene pertanto necessario ingiungere all’Agenzia delle entrate di dare idonee istruzioni a tali soggetti affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell’Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica”.

La relazione illustrativa che accompagna le motivazioni dell’art. 182 comma 4, giustifica la proroga a causa delle mancate individuazioni di specifiche modalità di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche allo SDI per quei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie. Per tale motivazione viene applicata la normativa transitoria di esonero dei soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Rimane comunque d’obbligo l’emissione, l’invio e la conservazione delle fatture elettroniche nel caso di:

– Fatture a soggetti con partita iva (B2B)

– Fatture a soggetti privati persone fisiche, per cessione beni e prestazioni di servizi che non vengono comunicate al Sistema Tessera Sanitaria

Giuseppe Piazzolla, Ragioniere Commercialista, Revisore Contabile Consulente Fiscale Federottica

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