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Covid-19, contributo per attività nei centri storici

Il decreto Legge 14 agosto 2020, n.104 art. 59 prevede aiuti economici per le realtà economiche e commerciali

Con il provvedimento n. 352471 del 12 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto nei centri storici previsto dall’art. 59 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104 (decreto Agosto) a supporto degli esercenti dei negozi e delle attività economiche situate al centro delle città che in tempi pre-covid hanno beneficiato di un’alta presenza di turisti stranieri, pari a tre volte il numero dei residenti (nel caso dei capoluogo di provincia) e uguale o superiore sempre al numero dei residenti (nel caso delle città metropolitane).

E’ bene precisare che il suddetto contributo a fondo perduto spetta agli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico – tra cui le nostre gioiellerie – situate nei centri storici – Zona A o equipollenti – colpiti dal calo del turismo causato dell’emergenza Covid 191 in 29 comuni capoluogo di provincia o in città metropolitane ad alta presenza di turisti stranieri, quali:

Agrigento, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Como, Firenze, Genova, La Spezia, Lucca, Matera, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Ragusa, Ravenna, Rimini, Roma, Siena, Siracusa, Torino, Urbino, Venezia, Verbania, Verona.

Le domande possono essere presentate a partire dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021 tramite l’apposito servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

La richiesta può essere presentata direttamente o tramite intermediario.

In breve, questo l’iter che segue la presentazione della domanda a seguire la prima ricevuta di notifica per presa in carico (o di scarto).

Entro i successivi sette giorni, vengono effettuati tutti i controlli e viene rilasciata una seconda ricevuta che costituisce l’accoglimento definitivo della domanda. Le ricevute possono essere consultate nella sezione “Ricevute” della propria area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate (“La mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (Portale “Fatture e Corrispettivi”). L’Agenzia delle Entrate trasmette inoltre al richiedente una comunicazione via PEC, presente anche nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il contributo viene versato direttamente su conto corrente bancario utilizzando l’IBAN indicato nella domanda, conto che deve necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente. Nel caso in cui, da controlli successivi, emerga che il contributo non spettava, la somma ricevuta dovrà essere restituita, maggiorata di interessi e sanzioni. Il contribuente può anche regolarizzare spontaneamente la propria posizione, avvalendosi delle riduzioni del ravvedimento operoso. I codici tributo da utilizzare nel modello F24 saranno istituiti con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Il contributo spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città sopra indicate e solo se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2020 e di giugno 2019. Nel dettaglio, il contributo è così calibrato:

 15% della differenza giugno 2020-giugno 2019 se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;  10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400.000 e fino a un 1 milione di euro;  5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro;  per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019, invece, il contributo spetta anche in assenza delle predette condizioni;  l’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

E’ comunque previsto un contributo minimo di 1.000,00 euro per le persone fisiche e 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e che è fissato un tetto massimo a 150mila euro.

In ogni caso si rimanda al citato provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate, nonché alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo.

Federpreziosi, Comunicazione 50/2020

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