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Lotteria degli scontrini, vale per acquisti in centri ottici

Federottica, l’avvio dell’iniziativa è previsto dal 1° gennaio 2021, salvo proroghe

Con il provvedimento 351449 pubblicato il giorno 11 novembre 2020, l’Agenzia delle entrate  ha modificato le precedenti regole individuate con il provvedimento 739122 del 31 ottobre 2019, permettendo  anche ai soggetti che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria, di inserire in alternativa al codice fiscale il codice lotteria che consente di partecipare alle estrazioni. L’avvio della lotteria è previsto dal 1° gennaio 2021 (salvo proroghe).

Il provvedimento dello scorso anno (e successive modifiche) non consentiva ai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (TS) di trasmettere i dati necessari all’attuazione della lotteria. Le guide fiscali in tema di lotteria degli scontrini avevano pubblicizzato che nella prima fase di partenza della lotteria, i centri ottici (al pari di farmacie, parafarmacie etc.) non sarebbero stati coinvolti.

Il nuovo provvedimento, a meno di due mesi dalla partenza della lotteria, modifica la precedente disposizione e stabilisce che:

1.2 I dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo, i Registratori Telematici possono memorizzare esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata.”

Le motivazioni di questa modifica, per l’Agenzia delle entrate, vanno ricercate nel concedere la possibilità anche ai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede al centro ottico l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.

In conclusione, non possono partecipare alla lotteria degli scontrini le cessioni di beni e servizi che danno luogo alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. In questi casi, il cliente, fornendo il suo codice fiscale, sceglie di usufruire della detrazione e di non partecipare alla lotteria.

Il cliente che invece, all’atto di vendita, fornisce il suo codice lotteria, rinuncia alla detrazione fiscale (riservata solo  a  quei beni e servizi che danno diritto alle detrazioni fiscali) e permette l’invio dei dati al sistema della lotteria degli scontrini.

Questa possibilità alternativa ovviamente non vige per tutti quei prodotti per i quali non c’è la detrazione fiscale (es. occhiali da sole, catenelle etc) dove il cliente potrà sempre comunicare il suo codice lotteria.

A questo punto non resta che abilitare i propri registratori telematici a memorizzare soltanto uno dei due codici comunicati dal cliente.

Trovi gli allegati nella sezione Download

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