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Fimaa, informativa sul Dpcm del 3 novembre 2020

Le attività di mediazione immobiliare, mediazione merceologica e mediazione creditizia non sono state oggetto di sospensione, né sono state oggetto di provvedimenti particolari

Si potrà quindi proseguire nell’esercizio delle predette attività nel rispetto ovviamente di tutte le disposizioni di carattere generale contenute nel predetto DPCM, soprattutto in tema di distanziamento sociale e igiene, nonché nel rispetto delle eventuali prescrizioni particolari emanate da Regioni e Comuni di appartenenza.

Si riassumono le principali disposizioni di carattere generale contenute nel predetto DPCM (per quanto di interesse nello svolgimento delle predette attività di mediazione):

  • Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
  • È fatto obbligo nei locali aperti al pubblico di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
  • L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. [Sul tema si rimanda allo Vademecum Misure Precauzionali 2.5.2020 – all.1 – che trovate nell’area riservata del sito FIMAA, nonché alle ulteriori disposizioni riassuntive contenute nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020 che si allegano, come estratto, alla presente – all.2].
  • È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Queste disposizioni valgono per tutti gli operatori.

Come già saprete il DPCM ha poi introdotto delle differenziazioni sulla base di scenari legati alla rilevanza del rischio contagio, prevedendo disposizioni specifiche nel caso in cui le Regioni (ove è svolta l’attività) siano collocate in uno scenario cosiddetto di tipo 3 o di tipo 4. Ciascun operatore quindi dovrà aver cura di verificare ove è collocata la Regione in cui svolge la propria attività lavorativa e se la stessa Regione, o il Comune di appartenenza, abbiano emanato disposizioni integrative a quelle contenute nel DPCM 3.11.2020.

In particolare si segnala, sempre con riferimento a quanto di interesse per lo svolgimento dell’attività di mediazione, che qualora l’attività sia svolta in una Regione rientrante nello scenario di tipo 3:

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori rientranti in tali Regioni salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità. Il transito sui predetti territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi del decreto;
  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune

Qualora invece si sia in presenza di uno scenario 4:

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori rientranti in tali Regioni, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. Il transito sui predetti territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto.

In definitiva:

  • Le attività di mediazione immobiliare, merceologica e creditizia non rientrano tra quelle sospese, né sono state oggetto di disposizioni particolari;
  • Si può continuare ad operare nel rispetto delle misure di contenimento del contagio già note ed applicate da maggio scorso, in particolare rispettando i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, come già schematizzate nel nostro Vademecum Misure Precauzionali 2.5.2020, (già inviatovi e presente nell’area riservata del sito FIMAA e che vi rialleghiamo per comodità – all.1), nonché come ridefinite nelle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’8 ottobre 2020 che si allegano alla presente per comodità di consultazione (all.2).

Trovi l'allegato nella sezione Download

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