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Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

Dal 18 novembre al 14 gennaio 2021 sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza sanitaria da “Covid 19”.

Come noto, il decreto “Agosto” (art. 59) prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

  • per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  • per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Si ricorda che, per usufruire del beneficio, è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020, realizzati nella predetta zona A, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019, invece, il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione.

L’ammontare del contributo, che non può essere superiore a 150.000 euro, è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. La predetta percentuale è del quindici, dieci e cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a quattrocentomila euro, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro e superiori a un milione di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Agosto”.

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 € per le persone fisiche e a 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.

In attuazione, quindi, della disciplina in parola, con il Provvedimento del 12 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dell’istanza e le relative istruzione (che si allegano), definendo le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario richiesto dalla norma.

In particolare, viene stabilito che la trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 18 novembre 2020 e non oltre il 14 gennaio 2021, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’istanza devono essere indicati, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale, qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, l’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019, gli esercizi realizzati nelle zone A dei comuni interessati (di cui al comma 1 dell’articolo 59 del citato decreto), nonché il codice catastale dei predetti comuni, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

Nel predetto periodo di trasmissione dell’istanza, il Provvedimento in esame concede la possibilità, in caso di errore, di presentare tramite lo stesso servizio web una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa, e l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il pagamento del contributo.

È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere presentata anche nel caso in cui la richiesta sia stata accolta.

A seguito della presentazione dell’istanza, viene rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico e a seguito di controlli, l’Agenzia delle Entrate rilascia una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

Prima di effettuare l’accredito, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate esegue una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria, al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.

Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. L’Agenzia delle Entrate effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero di quanto non dovuto, con l’applicazione di interessi e sanzioni.
È, tuttavia, consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo non spettante e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

Il Provvedimento in esame stabilisce che i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati siano trasmesse – sulla base di apposito protocollo – dall’Agenzia delle Entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima.

Inoltre, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate, sono disciplinati i controlli antimafia, anche attraverso procedure semplificate. Qualora dai controlli emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo.

Il provvedimento ricorda, in ogni caso, che, nell’ipotesi di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale.

Con i migliori saluti.

Il Presidente Andrea Innocenti

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