fbpx
Cerca
Close this search box.

Emilia-Romagna: nuove ordinanze restrittive

Federauto, l’ordinanza, varata anche in Friuli Venezia Giulia e Veneto, contiene provvedimenti che si aggiungono a quelli nazionali già in vigore sulla base del DPCM 3.11.2020 del Governo e previsti per le aree in fascia gialla

Sono state approvate delle nuove ordinanze in Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia che impongono nuove limitazioni alle persone e alle attività commerciali, soprattutto con lo scopo di evitare assembramenti, arginando così la diffusione del contagio Covid-19, diminuire la pressione sui sistemi sanitari regionali e scongiurare un declassamento da parte del Governo per le aree in zona gialla.

Nelle 3 regioni, inserite in ‘zona gialla’ (criticità moderata) si applicano le misure restrittive previste per tutto il resto del territorio nazionale, integrate dalle misure delle nuove ordinanze regionali. L’ordinanza n. 216 del 12.11.2020, che sarà valida in Emilia-Romagna dal 14 novembre e fino al 3 dicembre 2020, prevede nei giorni prefestivi e festivi la chiusura delle medie e grandi aree di vendita, salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole.

Si riporta qui di seguito il chiarimento specifico sulle concessionarie auto, fornito dalla Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa della Regione Emilia-Romagna: “L’0rdinanza prevede:

b1. Nei giorni festivi e prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, ovunque localizzate, nonché gli esercizi commerciali insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, di cui ai punti 1.7 e 1.8 della DCR 1253/1999, sono chiusi al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole;

b2. Nei giorni festivi è altresì sospeso ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari;

b3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

Non sono previste esclusioni dai divieti di cui sopra per tipologie merceologiche ad eccezione di quelle tassativamente indicate. Pertanto certamente in base alla lett. b.2 tutte le attività commerciali (fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari) sono sospese nei giorni festivi a prescindere dalla tipologia di esercizio commerciale (media o grande struttura, esercizio di vicinato) e dalla merceologia venduta.

Mentre per verificare se l’attività è sospesa nei giorni pre-festivi occorre che fare riferimento alla tipologia di esercizio individuata dal titolo autorizzatorio: media o grande struttura o esercizio di vicinato in base alla superfice di vendita, tenendo anche conto dell’art. 19-ter LR 14/1999 sulle cd. merci ingombranti.

A tal fine ravviso che, come riportato anche nel protocollo regionale sulle misure di mitigazione rischio covid in materia di commercio al dettaglio in sede fissa pubblicato sul sito regionale, in base al D. Lgs. 114/98, art. 4 le tipologie di esercizi commerciali in sede fissa sono cosi definiti:

Esercizi di vicinato: esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 114/1998);

Medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 114/1998);

Grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle medie strutture di vendita (art. 4, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 114/1998);

Occorre altresì verificare se l’ attività è insediata all’interno di un centro commerciale o in area commerciale integrata o polo funzionale: in tal caso nei prefestivi è sospesa a prescindere dalla dimensione dell’esercizio.

Art. 19 ter – Norme riguardanti le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti (aggiunto da art. 5 L.R. 30 luglio 2015, n. 15)

1 L’esercizio dell’attività di vendita esclusiva di merci ingombranti è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.

2 Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta l’attività di vendita di cui al comma 1, la superficie di vendita dell’esercizio è calcolata nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei restanti comuni. Per superfici eccedenti le succitate dimensioni, la superficie di vendita è computata nella misura di un decimo fino ai predetti limiti e di un quarto per la parte eccedente.

3 Sono merci ingombranti i seguenti prodotti: a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e relativi accessori; b) legnami; c) materiali per l’edilizia; d) mobili; e) veicoli e mezzi a motore per utilizzo agricolo

4 Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano i commi 1, 2 e 7 dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998″.

Dunque, per verificare se un esercizio commerciale rientri o meno tra le medie e grandi strutture di vendita, si suggerisce di controllare il contenuto del titolo autorizzatorio, sul quale sono indicati, tra l’altro, i metri quadrati autorizzati e la classificazione della struttura. Evidenziamo, inoltre che le chiusure non riguardano le attività di officina e quelle di ufficio.

Federauto, Circolare n. 136/2020 – CO 32/2020

Trovi l'allegato nella sezione Download

Articoli correlati

Fatturazione Elettronica

Fatturazione Elettronica

La soluzione più completa per gestire la tua contabilità.

E-mail Dipendenti

E-mail Dipendenti

Gestisci la posta con la webmail di Ascom.

PEC Clienti

PEC Clienti

La Posta Certificata per i Clienti Ascom.