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Federauto, le concessionarie restano aperte

Il nuovo Dpcm entra in vigore il 6 novembre e sarà efficace fino al 3 dicembre 2020.

Il DPCM 3 novembre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 41.

Il provvedimento, come comunicato dal Presidente del Consiglio in sede di conferenza stampa, entra in vigore dal 6 novembre e sarà efficace fino al 3 dicembre 2020.

Relativamente alle attività dei concessionari:

  • ex l’art. 1, comma 9, lett. ff),  non è prevista la chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita;
  • nello scenario 4 (zona rossa), ex art. 3, comma 4, lett. b), il commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori resta consentito in quanto tali attività rientrano tra quelle di prima necessità, individuate nell’Allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020.

Inoltre, con l’ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre (in allegato), efficace dal 6 novembre per 15 giorni, sono stati individuati i territori che ricadono nelle cd zone arancioni e rosse:

ARANCIONI: Puglia e Sicilia
ROSSE: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta

Le rimanenti regioni sono in area gialla.

Con riferimento agli spostamenti nelle zone classificate come scenario di massima gravità (zona rossa), l’art. 3, comma 4, lettera a) prevede:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

Dunque, questa formulazione è volta a ricomprendere la possibilità di movimento anche per raggiungere attività di commercio al dettaglio individuate dall’allegato 23 come di prima necessità.

La ragione di spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere dichiarata nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.

Trovi l'allegato nella sezione Download

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