Federauto, chiarimento in ordine al DPCM 24 ottobre 2020
Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimento da parte degli Associati circa l’obbligo di esporre cartelli riportanti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nei locali aziendali, a seguito del DPCM 24 ottobre 2020, si espone quanto segue. L’art. 1, comma 5 del DPCM del 24 ottobre ha esteso anche agli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
La lettera dd) dell’art. 1, comma 9, del citatoDPCM, dispone che le attività commerciali al dettaglio “devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni…”. Le linee guida sul COMMERCIO AL DETTAGLIO sono contenute nell’allegato 9 al DPCM del 24 ottobre e riprendono quelle approvate dalla Conferenza delle regioni l’8 ottobre 2020. Tra le indicazioni contenute in queste linee guida, figura la seguente: “Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti”.
Questa indicazione è la medesima introdotta fin dalle prime linee guida di maggio, secondo cui gli operatori devono valutare il numero massimo di persone ammissibili nei loro locali “in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti”. Oggi quindi, di fronte all’obbligo di indicare il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nei propri esercizi, occorrerà ragionare in base alle caratteristiche peculiari di ogni esercizio, alla superficie a cui si riferisce la SCIA o il titolo autorizzatorio che legittima all’esercizio dell’attività di vendita ed alla necessità che sia garantito sempre il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. Il numero da esporre nel cartello va riferito alla clientela ma, ovviamente, deve tenere conto degli spazi complessivi e della loro articolazione.
Nel caso di una concessionaria, il cartello va posto all’ingresso del/i locale/i dove sono esposte le automobili nuove e, se distinto e non comunicante, anche all’ingresso del locale dove sono collocate le postazioni del personale di vendita. Anche l’ulteriore locale distinto dove avviene l’accettazione per i tagliandi e/o comunque per l’officina va ovviamente munito di cartello all’ingresso. L’area esterna, dove potrebbe essere collocato lo spazio espositivo dell’usato e/o altri spazi, non è interessata dalla disposizione. Ogni locale distinto va quindi munito di cartello all’ingresso. Se il locale è unico (spazio espositivo, postazioni vendita, assistenza) la valutazione del numero massimo di persone dovrà tenere conto di tutti gli aspetti indicati. Il numero massimo di persone da indicare nel cartello, che si ritiene vada riferito ai clienti, è inoltre “condizionato” dal personale che opera all’interno dei locali medesimi.
Se il personale ha a disposizione spazi autonomi non accessibili dalla clientela come banconi, retro di scrivanie, ecc. la parte di superficie da considerare per calcolare il numero massimo sarà limitata a quella “calpestabile” dalla clientela. Non esiste a tale proposito un criterio univoco (es.: x mq per persona). Vanno comunque utilizzati prudenza e buon senso evitando di indicare numeri di persone massime ammissibili contemporaneamente nei locali non sostenibili in sede di controllo. Si ricorda, infatti, che le misure di sicurezza per gli esercizi commerciali di cui all’Allegato 11 indicano, anche se solo come semplice raccomandazione quindi senza alcuna cogenza, che nei locali fino a 40 metri quadrati “può accedere una sola persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori”.