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Ecobonus: chiarimenti MISE su pratiche immatricolazioni

Federauto, circolare n. 126/2020 – AF 33/2020

Si segnala la recente pubblicazione sul sito Ecobonus www.ecobonus.mise.gov.it della nuova FAQ n. 50 – Contributi e modalità di accesso sulla piattaforma Invitalia (riportata qui di seguito), con la vengono forniti chiarimenti in relazione alla documentazione da fornire nei casi di autoimmatricolazione dei veicoli da parte dei concessionari.

Quali documenti devono essere allegati con riferimento ad una pratica di50. autoimmatricolazione?

Nel caso in cui importatore/costruttore, venditore e acquirente finale coincidano, l’operazione deve essere gestita, ai fini del corretto completamento della prenotazione stessa, come se si trattasse di soggetti diversi. Le stesse indicazioni di seguito riportate valgono anche nel caso in cui a coincidere siano solamente gli ultimi due soggetti (ovvero venditore e acquirente finale). Pertanto, qualora l’importatore/il costruttore e/o il venditore registrato in piattaforma come rivenditore, risulti anche acquirente finale (cioè nel caso di autoimmatricolazione dell’autoveicolo) deve, in sede di prenotazione del contributo, indicare i dati anche in qualità di acquirente del veicolo.

La documentazione da caricare in piattaforma, per ciascun veicolo, per confermare l’operazione di prenotazione è quella indicata dalla normativa. In particolare, con riferimento a:

Fattura, deve essere caricata un’autofattura con indicazione: – del Contributo statale, esplicitando il riferimento normativo (a seconda dei casi, a titolo esemplificativo, Decreto 20 marzo 2019 o Legge di Bilancio 2019; contributo Rilancio: Contributo statale art. 44 legge 77/2020; contributo Agosto 2020: art. 74 Decreto-legge – 14 agosto 2020 n.104); – dello sconto commerciale applicato a riduzione del prezzo di acquisto con apposita dicitura “sconto del venditore”.

Lo sconto commerciale è lo sconto applicato nell’ultima fase di vendita che precede l’autoimmatricolazione secondo gli importi previsti dalla normativa (almeno 1.000 euro senza rottamazione o almeno 2.000 euro con rottamazione).

Atto di acquisto, deve essere caricato il contratto di compravendita che riporterà i dati del soggetto che autoimmatricola il veicolo sia come venditore che come acquirente finale. L’atto di acquisto dovrà essere coerente con quanto riportato in fattura (o autofattura in caso di autoimmatricolazione) e conforme con quanto previsto dalla normativa di riferimento. Dopo un approfondimento con la Direzione tributaria di Confcommercio, si forniscono i chiarimenti per un corretto trattamento fiscale, ai fini IVA, nel caso di vendita di veicolo a sé stesso.

L’assegnazione, da parte di un’impresa, dei propri beni-merce a sé stessa o ai propri soci può configurare la fattispecie di autoconsumo “interno” o autoconsumo “esterno”. In caso di autoconsumo interno, che si configura qualora un soggetto passivo utilizzi, nell’ambito della propria attività, dei beni prodotti o destinati alla vendita a terzi, non si ha un’ipotesi di distoglimento dei beni dal processo produttivo e, dunque, l’assegnazione del bene non è assimilata, ai fini IVA, a una cessione (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103 del 28 ottobre 2011).

Di conseguenza, una concessionaria di auto che, successivamente all’acquisto di un autoveicolo dal produttore o importatore, utilizzi tale veicolo come bene strumentale all’attività di impresa (veicoli di cortesia, veicoli dati in uso ai dipendenti della concessionaria stessa, veicoli posti in esposizione), pone in essere un’operazione non rientrante nel campo di applicazione fini IVA e, dunque, non soggetta agli obblighi di documentazione fiscale. L’Agenzia delle entrate, inoltre, sempre nella succitata risoluzione n. 103, ha affermato che, con riferimento alla fattispecie dell’autoconsumo interno, le norme non prevedono alcun adempimento specifico, dalla cui inosservanza può derivare l’insorgere della presunzione legale di cessione, quindi l’autoconsumo interno può essere dimostrato dal contribuente secondo le regole e con tutti i mezzi offerti dagli articoli 2697 e seguenti del codice civile.

L’autoconsumo interno può, dunque, evincersi anche dalle sole ordinarie scritture contabili. Pertanto, in tema di incentivi, l’autofattura per autoimmatricolazione richiesta dal MISE è un documento non rilevante ai fini IVA ma chiesta solo per assolvere agli obblighi documentali. Quindi può essere fornita anche una fattura proforma, senza alcuna rilevanza fiscale, contenente le specifiche richieste dalla normativa sugli incentivi statali (contributo statale e sconto).

Diverso è il trattamento ai fini IVA, nel caso di autoconsumo “esterno”, che si configura qualora un’impresa destini i propri beni-merce (o i beni oggetto di produzione) a fini “privati”; in tal caso l’operazione di assegnazione del bene è assimilata, ai fini IVA, ad una cessione effettuata a titolo oneroso, da assoggettare a imposta. L’articolo 2, comma 2, n. 5) del Dpr 633/1972 qualifica, infatti, come cessione “la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione (…)”.

Di conseguenza, una concessionaria di auto che, successivamente all’acquisto di un veicolo dal produttore o importatore, assegni tale veicolo a uno dei soci per finalità privatistica, dovrà emettere una ordinaria fattura di vendita (indicando il socio come acquirente) e registrarla nel registro delle fatture emesse. In questo modo, si garantisce la parità di trattamento fra il soggetto passivo che preleva il bene per proprie esigenze private e il consumatore finale che si procura un bene dello stesso tipo (sentenza Corte di Giustizia 20 gennaio 2005, causa C-412/03).

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