Circolare Ministero dell’Interno
Con circolare di ieri, 20 ottobre, il Ministero dell’Interno, tra le altre cose ricorda che la possibilità dei Sindaci di disporre la chiusura al pubblico dopo le 21.00 di strade o piazze nei centri urbani in cui si determinino fenomeni di assembramento, deve avvenire secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza. Inoltre ribadisce che le limitazioni orarie dei servizi di ristorazione previste dal DPCM del 18 ottobre 2020, dovrebbero essere gestite dalle autorità di controllo con un certo margine di tolleranza ma la Federazione raccomanda la massima prudenza per evitare sanzioni che possono portare anche alla chiusura temporanea dei locali.
Si trasmette la circolare del Ministero dell’Interno (prot. n. 0064576) del 20 ottobre (allegato 1), con la quale vengono fornite alle prefetture territoriali alcune indicazioni applicative in ordine alle principali innovazioni apportate dal DPCM del 18 ottobre 2020 che, come si ricorderà, ha integrato e modificato alcune disposizioni contenute nel DPCM del 13 ottobre 2020 (cfr. circolari Fipe nn. 155/2020 e 152/2020).
In particolare, con riferimento alla possibilità da Parte dei Sindaci di disporre la chiusura al pubblico dopo le 21.00 di strade o piazze nei centri urbani in cui si determinino fenomeni di assembramento, salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciale e alle abitazioni private (art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 18.10.2020), nella circolare si evidenzia che tale intervento ha lo scopo di prevenire e intervenire in quelle occasioni di aggregazione che possono favorire, anche involontariamente, una diminuzione del grado di osservanza delle misure di sicurezza volte a contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Il Ministero, tra l’altro, ricorda che si tratta di una facoltà già presente nel quadro regolatorio delle prescrizioni anti Covid-19 [art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 19, convertito in legge n. 35/2020; art. 1, comma 2, lett. d) e e) del DPCM 26 aprile 2020; art. 1, comma 9, del D.L. n. 33, convertito in legge n. 74/2020]. Il Ministero fa presente che la disposizione in commento, volta a tutelare la salute pubblica, richiede una ricognizione delle aree – da effettuare anche con l’ausilio delle strutture di prevenzione sanitaria e Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Prefetto – delle aree urbane in cui è possibile ritenere più elevata la propagazione del contagio causata da assembramenti. In virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza – e dunque dell’esigenza di contenere gli effetti della misura proporzionalmente a quanto ritenuto necessario a conseguire le finalità sopra evidenziate – viene espressamente affermato che potrà essere disposta anche una chiusura limitata ai soli giorni di maggiore affluenza, ovvero, un restringimento solo parziale degli ingressi di strade e/o piazze. Resta ferma che la fase applicativa di siffatte misure richiederà una più ampia concertazione tra Sindaco e Prefetto, considerato il quadro generale delle funzioni attribuite ai Prefetti anche dall’art. 11 del DPCM del 13 ottobre u.s..
Per quanto riguarda le sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 1, comma 1, lett. d) n. 3 del DPCM del 18 ottobre), il Ministero si limita a ribadire che il provvedimento impone una restrizione riguardo agli orari di apertura e chiusura di tali attività, consentendone lo svolgimento dalle 8.00 alle 21.00.
Con circolare di ieri, 20 ottobre, il Ministero dell’Interno, tra le altre cose ricorda che la possibilità dei Sindaci di disporre la chiusura al pubblico dopo le 21.00 di strade o piazze nei centri urbani in cui si determinino fenomeni di assembramento, deve avvenire secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza. Inoltre ribadisce che le limitazioni orarie dei servizi di ristorazione previste dal DPCM del 18 ottobre 2020, dovrebbero essere gestite dalle autorità di controllo con un certo margine di tolleranza ma la Federazione raccomanda la massima prudenza per evitare sanzioni che possono portare anche alla chiusura temporanea dei locali.
In ordine a quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, lett. D) n. 4) del DPCM del 18 ottobre 2020, viene evidenziato che sono vietate le sagre e le fiere aventi carattere locale, mentre rimangono consentite quelle con carattere nazionale ed internazionale. Come noto, sono altresì sospese le attività convegnistiche e congressuali con eccezione di quelle che si svolgono in modalità a distanza. Al fine di consentire la distinzione tra le riunioni private (che possono ancora essere svolte in presenza, sebbene ne sia raccomandato lo svolgimento da remoto) e i congressi/convegni (che, come specificato sopra sono sospese), il Ministero ricorda che questi ultimi sono caratterizzati da alcuni elementi estrinseci – ad esempio, il possibile carattere ufficiale, l’apertura alla stampa e al pubblico, il fatto che possano svolgersi in locali pubblici o aperti al pubblico – assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private.
Di particolare interesse per il settore, risulta la conferma di quanto affermato da medesimo Dicastero nella Circolare n. 15350/117/2/1vUff. III-Prot.Civ. (allegato 2) in ordine alla gestione delle limitazioni orarie dei servizi di ristorazione che ora possono essere svolte dalle 5.00 alle 24.00 se il consumo avviene al tavolo, fino alle 18.00 senza consumo al tavolo. In proposito, è bene ricordare che sebbene nella circolare ministeriale da ultimo citata, venga espresso un certo margine di “elasticità” in quanto si afferma che i limiti orari introdotti non si riterranno violati “qualora si consenta agli avventori un ragionevole, contenuto margine temporale per completare la consumazione”, la Federazione ha sollecitato le Associazioni a orientare i propri soci ad un comportamento prudente, invitando a far uscire gli avventori all’orario indicato dalla normativa nazionale (con eccezione di diverso orario indicato da specifiche ordinanze territoriali). Tale indicazione, infatti, consente di escludere alla radice qualsiasi tipo di contestazione da parte delle Autorità di controllo, evitando che l’imprenditore cada in valutazioni arbitrarie circa la tollerabilità o meno del margine di “sforamento” dei limiti orari sopra richiamati. Ciò premesso, come segnalato nei numerosi quesiti arrivati a questi uffici, è bene che anche su questo profilo le Associazioni interloquiscano con le prefetture locali in quanto le attività di servizi di ristorazione sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, per questa ragione tali Amministrazioni conservano il potere di introdurre misure più restrittive, ovvero, previa intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative.
Gli uffici della Federazione sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi