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Nuove regole uso dei termini cuoio, pelle e pelliccia

Le nuove regole entrano in vigore dal 24 ottobre 2020

Si ricorda che da sabato 24 ottobre 2020 entrano in vigore le prescrizioni contenute nel DECRETO LEGISLATIVO n. 68 del 9 giugno 2020 su “Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge europea 2018″, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 160 del 26 giugno 2020).

In particolare, il provvedimento REGOLA L’IMMISSIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI con i termini, anche in lingua diversa dall’italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria».

Sono previste IMPORTANTI SANZIONIda 1.500 euro a 20.000 euro, per chi effettivamente etichetta i prodotti (PRODUTTORI/IMPORTATORI), ad esempio, per  mancanza di etichetta o contrassegno oppure per un utilizzo di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti richiesti, prevedendo sanzioni.

Come richiesto ed ottenuto da Federazione Moda Italia-Confcommercio, ai COMMERCIANTI è lasciata la sola verifica della PRESENZA DELL’ETICHETTA e della CORRISPONDENZA delle informazioni in essa contenute con quelle indicate in fattura. In caso di violazione, è prevista per il DISTRIBUTORE una SANZIONE da 700 euro a 3.500 euro, salvo che non dimostri la rispondenza di dette indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento.

Si RACCOMANDA, inoltre, di NON UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE i termini cuoio, pelle e pelliccia di cui sopra anche nei cartellini in vetrina con l’uso di parole che facciano riferimento a materiali non derivanti da animali del tipo “ecopelle”, “pelliccia sintetica”, “simil-pelle”, “finto cuoio” ecc… ecc…   Si ricorda un’altra richiesta di Federazione Moda Italia, che è stata accolta dal MISE, riguarda la possibilità di smaltire le scorte che possono continuare ad essere messe a disposizione sul mercato, ai fini del loro esaurimento, entro e non oltre il 23 ottobre 2022

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