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Credito d’imposta per canoni di locazione

Risposte ad interpelli n. 440 n. 442 del 5 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate, relativamente a immobili a uso non abitativo e a contratti d’affitto d’azienda

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte ad interpelli n. 440 e n. 442 del 5 ottobre 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per canoni di locazione relativi a immobili ad uso non abitativo di cui all’art 28 del c.d. decreto Rilancio e, nello specifico, con riferimento alla casistica
dei contratti d’affitto d’azienda. Di seguito una sintesi delle risposte.

Risposta n. 440 del 2020
Con la risposta ad interpello n. 440 del 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate, fornisce chiarimenti ad un contribuente che, essendo titolare di un’attività a carattere stagionale svolta a seguito di contratto di affitto d’azienda sottoscritto a dicembre 2019, per il quale ha pagato totalmente il
canone pattuito in maniera anticipata all’atto della stipula, chiede di fruire del “bonus affitti” di cui all’art 28 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 2020).
Richiamando la circolare n. 14/E del 2020, laddove viene precisato che «Nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto», l’Agenzia delle Entrate risponde positivamente.

Alla luce della suddetta circolare, l’istante potrà fruire del credito d’imposta in esame calcolando l’importo di ciascuna delle rate relative ai mesi di possibile fruizione dell’agevolazione secondo le modalità indicate nel documento di prassi e fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge.

Poiché, nel caso di specie, il trasferimento del possesso dell’azienda affittata è avvenuto nel mese di dicembre 2019 – il calcolo del requisito della riduzione del fatturato di cui al comma 5 dell’articolo 28 del Decreto rilancio dovrà essere effettuato, in capo al soggetto avente causa del trasferimento, confrontando l’ammontare del fatturato di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio rispetto al fatturato dell’azienda trasferita riferibile ai medesimi periodi dell’anno precedente, sebbene in quei periodi il possesso dell’azienda fosse in capo al dante causa.

Risposta n. 442 del 2020
Con la risposta ad interpello n. 442 del 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti riguardo al calcolo della riduzione del fatturato per affitto d’azienda, quale requisito per fruire del “bonus affitti” di cui all’art 28 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 2020). Il caso di specie riguarda una società s.r.l., che nel mese di settembre 2019, ha stipulato un contratto di affitto di azienda con una ditta individuale Beta.

La società istante, nello stipulare il contratto di affitto d’azienda è subentrata in tutti i rapporti giuridici spettanti all’impresa individuale affittante (fatta eccezione per i crediti e i debiti ad essa specificamente concernenti) ed anche ex lege nel contratto di locazione dell’immobile in corso. Pertanto, al fine di determinare il minor fatturato per beneficiare del credito d’imposta in argomento, ritiene di confrontare il fatturato ottenuto dalla s.r.l., riferibile alla gestione dell’azienda condotta in affitto nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, con quello realizzato dall’impresa individuale negli stessi mesi dell’anno 2019.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, richiama, per analogia, i chiarimenti forniti con la circolare 21 luglio 2020, n. 22/E in tema di contributo a fondo perduto laddove viene precisato che «nell’ipotesi di subentro in un contratto di affitto d’azienda occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di fatturato»

La comune ratio legis che ispira le misure induce l’Agenzia delle Entrate a sostenere che, anche in relazione al credito d’imposta di cui all’articolo 28, occorra considerare i valori riferibili all’azienda oggetto di trasferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato.

Pertanto, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, nell’ambito del contratto di affitto di azienda, il calcolo della riduzione del fatturato ex articolo 28, comma 5 del Decreto Rilancio deve essere effettuato, in capo al soggetto avente causa del contratto d’affitto d’azienda, confrontando l’ammontare del fatturato di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio rispetto al fatturato dell’azienda affittata riferibile ai medesimi periodi dell’anno precedente, ancorché nei predetti periodi la stessa azienda fosse in possesso del soggetto dante causa (concedente), fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge.


Il Responsabile
Dr. Vincenzo De Luca

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