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Obbligo di utilizzo dell’E-DAS. Chiarimenti operativi

Figisc, il documento cartaceo deve essere come prima rilasciato al gestore e conservato nel registro cartaceo che continua ad avere il suo valore

Egregi Associati,
con riferimento alle numerose richieste di chiarimento sul “famigerato” DAS elettronico, vogliamo, fin da subito, chiarire che per le nostre gestioni nulla cambia e peraltro non potrebbe che essere così visto come è oggi strutturata la nuova procedura.

Quindi, in sintesi, precisiamo che IL DOCUMENTO CARTACEO DEVE ESSERE COME PRIMA RILASCIATO AL GESTORE E CONSERVATO NEL REGISTRO CARTACEO CHE CONTINUA AD AVERE IL SUO VALORE.

Ovviamente questo vale per le Gestioni che non abbiano “volontariamente” aderito al Nuovo registro telematico che, come da nostre precedenti comunicazioni, è OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI AD ALTA AUTOMAZIONE.

La nuova procedura quindi prevede una tracciabilità digitale a monte del destinatario finale – stazione di distribuzione carburanti.

Per una migliore comprensione Vi alleghiamo la ciroclare n. 36/2020 di ADM del 23 settembre u.s. che, con la formula FAQ, ci fornisce una serie chiarimenti estremamente importanti.

Per brevità vi preghiamo di leggere con attenzione le risposte ai quesiti numero 6, 12 (importante) e 22.

Un cordiale saluto.
Segretario Nazioanle
Paolo Uniti

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