Circolare Fipe n° 143
La Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dell’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in commento, ha fornito un parere circa il regime fiscale dei contributi versati all’Ente Bilaterale da parte dei lavoratori e datori di lavoro.
Ripercorrendo la normativa che disciplina la materia, l’Agenzia ha ribadito il principio generale secondo il quale, i contributi versati all’ente bilaterale, sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Allo stesso tempo è stato precisato che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i soli contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, anziché quelli versati in virtù di accordi contrattuali.
Nel caso in cui, invece, il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro scelga, iscrivendosi ad un ente o ad una cassa, il pagamento dei contributi all’ente o alla cassa da parte del datore di lavoro, rispondendo ad un suo interesse esclusivo, non genererà materia imponibile per i lavoratori.
In aggiunta, tali contributi non dovranno essere riferiti alla posizione di ogni singolo dipendente e quindi ai fini della non concorrenza del reddito, non ci dovrà essere un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore.
Nel caso in cui la società versasse, quindi, all’Ente un contributo cumulativo e indifferenziato che escluda un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore non sarà possibile ravvisare in tale contribuzione una componente reddituale nei confronti dei dipendenti e, pertanto, tali contributi non costituirebbero reddito ai sensi del TUIR (comma 1, dell’articolo 51).
Indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in materia di regime fiscale dei contributi versati all’Ente Bilaterale di categoria e delle prestazioni erogate sempre dall’Ente Bilaterale in conseguenza di quanto previsto dal Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR)
Infine, si ribadisce che le prestazioni assistenziali erogate dall’Ente Bilaterale, risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del TUIR.
Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura dell’allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi