Circolare n. 144 del 1° ottobre
Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Centrale Coordinamento Giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce precisazioni in relazione a quanto in oggetto.
In particolare si è posta la questione della necessaria preventiva fruizione del congedo di paternità al fine di applicare la disciplina in materia di convalida delle dimissioni al lavoratore padre e in proposito si rileva che la preventiva fruizione del congedo di paternità non risulta richiesto dalla lettera della norma.
A seguito delle pronunce della Corte di Cassazione appare quindi necessario che, ai fini della convalida, il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo di paternità (art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001) o del congedo obbligatorio (art. 4, comma 24 lett. a), della L. n. 92/2012).
Pertanto, la convalida delle dimissioni è sempre da effettuare, a prescindere dalla effettiva fruizione del congedo di paternità, con la previsione di una dichiarazione verbalizzata del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della situazione familiare del dipendente anche in virtù di comunicazioni o richieste di diverso tenore.
Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura dell’allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi