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Fondo perduto, risponde l’Agenzia delle entrate

L’ente ha fornito ulteriori indicazioni sul contributo introdotto dal Dl Rilancio

Con le risposte ad interpello n. 401, 403 e 405 del 24 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni sul contributo a fondo perduto introdotto dal Dl Rilancio (articolo 25 del Dl n. 34/2020).
Come noto, l’articolo 25 del Decreto Rilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid 19 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario e ai titolari di partita Iva.

Per accedere al beneficio, è necessario aver realizzato nel 2019 un ammontare dei ricavi o compensi che non superi i 5 milioni di euro e, inoltre, il totale del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Risposta n. 401/2020
Con la risposta a interpello n. 401 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme ricevute a titolo di rimborso spese per le trasferte dei consulenti e dipendenti della società presso le aziende committenti sono da considerare ai fini della soglia di accesso al contributo di cui all’art. 25 del decreto Rilancio.

Secondo l’Agenzia, le predette somme rappresentano per la società istante parte integrante del valore economico della prestazione di servizi principale fornita; ciò a tal punto da far divenire detti componenti reddituali quota inscindibile dei propri ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.
Alla luce di ciò, nel caso in esame, le somme che rappresentano il riaddebito da parte delle società committenti alla società istante delle spese di trasferta, risultano rilevanti ai fini della determinazione della soglia minima per la fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.

Risposta n. 403/2020
Nell’interpello n. 403/2020 l’istante chiede se la società costituita nel 2019 a seguito di un’operazione di scissione parziale proporzionale, può fruire del contributo a fondo perduto e se l’entità di tale contributo è pari al 10% della differenza tra il fatturato 2019 e il fatturato 2020.

L’Agenzia, ricorda che la circolare n. 22/E del 2020, al punto 5.1, ha precisato che, nel caso di operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, “occorre considerare gli effetti ditale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.

Nell’ipotesi di scissione, quindi, i due requisiti andranno determinati in relazione all’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili al ramo d’azienda oggetto di assegnazione”. Pertanto, la società istante potrà accedere al contributo a fondo perduto Covid-19.

Riguardo al secondo quesito relativo alla determinazione del contributo, le somme devono essere calcolate sia in relazione alla soglia massima di ricavi o compensi sia per quanto riguarda la riduzione del fatturato, identificando l’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente nei confronti del ramo d’azienda oggetto di assegnazione alla società istante (ante e post scissione).

Risposta n. 405/2020
Nell’interpello n. 405/2020, una società chiede di poter accedere al contributo in esame nonostante il fatturato nel mese di aprile 2020 non sia inferiore ai 2/3 rispetto al corrispondente dato di aprile 2019, sul presupposto che il Comune risulti incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Infatti, l’articolo 25, comma 4 secondo periodo, Dl n. 34/2020 riconosce il contributo anche in assenza dei requisiti richiesti, ai soggetti che a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti, con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione della pandemia per Covid-19.

L’istante ritiene che la propria sede societaria è collocata in un Comune in stato di emergenza alla data del 31 gennaio 2020, a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 e del 2 dicembre 2019 che hanno prorogato lo stato di emergenza dei territori interessati da eccezionali eventi metereologici.

L’Agenzia, risponde positivamente richiamando i chiarimenti forniti dalla circolare n. 22/2020, al punto 5.2, laddove prevede che possono fruire comunque del contributo, anche in assenza del calo di fatturato, i soggetti che, “a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di mcomuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19”.

Il Responsabile
Dr. Vincenzo De Luca

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