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Cedolare secca sui canoni di locazione a uso commerciale

Fimaa, risposta dell’Agenzia delle Entrate n.388

Con la risposta n. 388 del 22 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate, a fronte di un interpello, ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di cedolare secca, riguardante immobili ad uso commerciale. Nello specifico, viene esaminato il caso di un contribuente il quale ha concesso in locazione, in data 1° maggio 2013, un locale di 90 mq, categoria catastale C/3, per un’attività artigianale, per la durata di sei anni, rinnovabili.

Nella vigenza del suddetto contratto, l’immobile ha subito una modifica del classamento catastale (da C/3 a C/1) e il contratto di locazione è stato tacitamente rinnovato il 1° maggio 2019. Tanto premesso, con il documento di prassi in esame, l’Agenzia chiarisce se, alla luce della legge di Bilancio per il 2020, che non ha riproposto la possibilità di accedere al regime della cedolare secca per contratti di locazione di immobili commerciali sottoscritti dal 1° gennaio 2020, sia ancora possibile optare per la cedolare secca in relazione al contratto di locazione in questione, rinnovato in data 1° maggio 2019.

Al riguardo, viene precisato, innanzitutto, che Legge di bilancio 2019 ha esteso il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti degli immobili destinati all’uso abitativo – con l’aliquota del 21% – anche ai canoni di locazione derivanti dai contratti stipulati nell’anno 2019, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto gli immobili destinati all’uso commerciale, classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e relative pertinenze, se congiuntamente locate e con una superficie complessiva non superiore a 600 metri quadrati.

Tale regime, viene ricordato, non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 sia in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, l’Agenzia ricorda che deve trattarsi di una persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni. Per i contratti di locazione in scadenza nel corso del 2019, intervenuta la scadenza naturale prevista nel contratto, al soggetto locatore è riconosciuta la possibilità di optare per il regime facoltativo in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione.

Tale proroga, agli effetti della disposizione in esame, è stata assimilata alla stipula di un contratto di locazione nel corso del 2019. Tanto premesso, con riferimento alla questione esaminata, l’Amministrazione finanziaria ritiene che, nel presupposto della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge di Bilancio 2019, tra cui – in particolare – l’avvenuta stipula (o rinnovo) nel corso del 2019, è possibile optare, con riferimento alle annualità successive, per il regime della cedolare secca, presentando il relativo modello RLI entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE
Dott. Vincenzo De Luca

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