L’istituto fornisce chiarimenti in materia dell’esonero dal versamento dei contributivi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
L’istituto fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dei versamenti contributivi, ai sensi dell’art.3 DL n. 104/2020 in attesa dell’autorizzazione dell’Unione Europea.
BENEFICIARI
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione del settore agricolo, a condizione che i datori non richiedano nuovi interventi di integrazione salariale ai sensi del Decreto-Legge 104/2020.
Possono accedere all’esonero, i datori di lavoro che:
– abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Cura Italia (decreto-legge 18/20), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero, non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19.
Viene altresì precisato che si il datore è lo stesso la CIG potrà essere mantenuta in altri rami aziendali, quindi nell’ipotesi di scelta tra l’esonero in questione e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per singole unità produttive.
MISURA DELL’ESONERO
L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020. L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 4 mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.
Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
L’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente il paramento di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.
La quota di esonero mensilmente fruibile, non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta.
CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’ESONERO
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 104 del 2020.
In particolare, l’esonero contributivo, è subordinato alle seguenti condizioni: – regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con riferimento alla condizioni complessive previste dalla legge 104/2020, il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
In particolare è previsto un divieto di licenziamento per tutto il periodo di fruizione dell’esonero per un periodo massimo di 4 mesi.
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.