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Fipe, indicazioni sul D.L. “Agosto”

Prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del lavoro a seguito del decreto legge n. 104/2020 in materia di: esonero contributivo, contratti a termine, licenziamenti collettivi ed individuali e proroga riscossione coattiva

La Direzione centrale coordinamento giuridico, Affari giuridici e legislativi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota in commento fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni di interesse dell’Ispettorato riguardanti il D.L. n. 104/2020, sulle quali è stato acquisito il nulla osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione viene riconosciuto anche ai datori di lavoro ammessi al trattamento di cassa integrazione ai sensi del D.L. n. 18/2020 e che abbiano fruito di periodi di cassa, anche parzialmente, dopo il 12 luglio.

Tale esonero è comunque vincolato al rispetto del divieto di licenziamento di cui all’art. 14 dello stesso D.L. n. 104/2020 e in caso di violazione del divieto in questione viene disposta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva ed al contempo l’impossibilità di presentare domanda per i trattamenti di integrazione salariale.

Il beneficio è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

Ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Del beneficio non possono godere i datori di lavoro relativamente ai lavoratori che abbiano avuto con la medesima impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione mentre è possibile fruirne nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Contratti a termine

Vista la possibilità di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità di indicazione delle causali (art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015) è consentita la deroga alla disciplina sul numero massimo di quattro proroghe e sul rispetto dei c.d. stop&go contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 e quindi prima del suddetto intervallo.

Il termine del 31 dicembre indicato è riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo, così la durata del rapporto potrà protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

Tale disposizione, in quanto “sostitutiva” della disciplina previgente, consentirà di adottare la nuova proroga o il rinnovo “agevolato” anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione del previgente art. 93 del D.L. n. 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi.

In virtù dell’abrogazione della proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza Covid-19 fruita nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio – 14 agosto), la proroga stessa è da considerarsi “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato anche ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 93 così come modificato dal DL “Agosto”.

In ogni caso, il rinnovo del contratto a termine in deroga assistita ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 oltre il termine di legge di 24 mesi o del diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva resta subordinato al rispetto delle condizioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 21 del D.Lgs. n. 81/2015.

Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

La proroga della disposizione di divieto e di sospensione delle procedure pendenti vige per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 14 del D.L. n. 104/2020) e opera esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:

  • datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso D.L. “Agosto”; – datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso D.L. “Agosto”.

Il divieto di licenziamento opera per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili:

  • con fruizione solo in parte del plafond di ore disponibili; – senza alcuna fruizione della cassa integrazione (con conseguente impedimento del licenziamento a causa della possibilità di accedere all’esonero dal versamento contributivo)

Proroga riscossione coattiva

La “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione” è prevista fino al 15 ottobre 2020 e gli stessi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.

Si precisa che sono ricompresi nella sospensione anche le notifiche delle nuove cartelle e degli invii di altri atti della riscossione e la sospensione riguarda anche la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di avviare azioni cautelari ed esecutive, quali fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Sono, inoltre, previsti rinvii anche per versamenti delle rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020 e i soggetti interessati dovranno effettuare i pagamenti entro il 30 novembre 2020.

Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura dell’allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

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