È stato convertito in Legge il D.L. “Semplificazioni”
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 228/2020 (S.O. n. 33) la legge n. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020, c.d. “Semplificazioni”, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
Anzitutto preme ricordare che la Federazione, nell’audizione al Senato tenutasi lo scorso 27 luglio, pur mostrando apprezzamento per alcune disposizioni contenute nel testo originario del Decreto, ha evidenziato che le aspettative della rete dei Pubblici Esercizi erano in sostanza rimaste disattese, in quanto ci si aspettava che con il “Semplificazioni” fosse finalmente giunto il momento per: i) ripensare il meccanismo di gara previsto dall’art. 144 del Codice dei contratti pubblici per l’aggiudicazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale tramite buoni pasto; ii) semplificare e dettare regole uniformi per tutti gli operatori che entrano nel mondo della ristorazione.
E’ bene tuttavia specificare subito che, con riferimento al primo dei due profili evidenziati, proprio su istanza della Federazione, la legge di conversione in commento ha introdotto una disposizione di fondamentale importanza, stabilendo l’obbligo del terminale unico (POS) per la lettura dei buoni pasto elettronici (si veda infra). Si tratta di un risultato importante, conseguito a seguito di un incessante lavoro da parte della Federazione, a cui faranno seguito ulteriori azioni per favorire un intervento del legislatore per abbassare il livello di commissioni generato dalla gare pubbliche a massimo ribasso, ormai divenuto insostenibile per i Pubblici Esercizi.
Venendo a una rapida analisi del provvedimento, alcune disposizioni presenti nel testo originario sono state integralmente o sostanzialmente confermate tra cui, ad esempio, l’art. 15 (in materia di semplificazione dei procedimenti e della modulistica standardizzata) e l’art. 18 (concernente il ripristino dei poteri extra ordinem dei Sindaci), per l’approfondimento delle quali si rinvia alla circolare Fipe n. 115/2020.
Inoltre non ha subito sostanziali modifiche l’art. 3, comma 7, il quale intervenendo sul Codice antimafia, prevede che il Ministero dell’Interno – al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità organizzata – possa stipulare protocolli con associazioni di categoria, grandi imprese e organizzazioni sindacali, per estendere anche ai rapporti tra privati la disciplina sulla documentazione antimafia attualmente limitata ai rapporti tra i privati e un interlocutore pubblico. La norma, inoltre, equipara al rilascio dell’informazione antimafia liberatoria, l’iscrizione dell’interessato:
– nelle c.d. white lists istituite presso ogni Prefettura ai sensi dell’art. 1, commi 52-57, legge n. 190/2012;
– nell’anagrafe antimafia degli esecutori prevista per gli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del centro Italia (art. 30, D.L. n. 189/2016).
Proprio in relazione alle citate white lists, è bene ricordare che ai sensi dell’art. 4-bis del D.L. “Liquidità” (cfr. circolare Fipe n. 86/2020), è stato modificato l’elenco di cui all’art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012 nel quale sono individuate le “attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa” introducendo anche il settore della ristorazione, mense e catering. La Federazione, attesa la rilevanza e la delicatezza del tema in oggetto, monitorerà la concreta attuazione della novella normativa, presidiando gli interessi delle imprese associate.
Vale la pena ricordare, altresì, la disposizione di cui all’art. 43, comma 3, che, con disciplina di favore, regolamenta due profili di notevole rilievo per le nostre imprese:
1. il primo attiene al registro unico dei controlli. Si prevede, in particolare, l’estensione anche alle imprese agroalimentari del registro unico dei controlli ispettivi e del principio secondo cui, nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all’accesso ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni;
2. il secondo riguarda l’istituto della diffida di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 91/2014, il cui raggio di azione viene esteso in modo da:
– renderlo applicabile anche nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga al di fuori della prima volta, nonché nelle ipotesi di violazioni per le quali sia prevista l’applicazione di sanzioni accessorie, oltre che pecuniarie;
– estendere il termine entro il quale è richiesto l’adempimento, da 20 a non oltre 90 giorni;
– specificare che l’eliminazione delle conseguenze dannose della violazione, condizione in base alla quale può operare l’istituto in commento, può avvenire anche tramite comunicazione al consumatore;
– da renderlo applicabile anche nei casi di prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni contestate.
D’altro verso, tra le modifiche di maggior rilievo intervenute in corso di conversione, preme segnalare:
• Disposizioni in materia di contratti pubblici (art. 8) Con il comma 10-bis si dispone che al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto citato.
• Semplificazioni e altre misure in materia di edilizia (art. 10) Come si ricorderà, la norma dispone alcune rilevanti modifiche al DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia), finalizzate a semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana (cfr. circolare Fipe n. 115/2020). In sede di conversione, è stata integralmente confermata la disposizione di cui al comma 1, lett. c), che apporta modifiche all’art. 6 del Testo Unico in materia di “Attività edilizia libera”, allo scopo di includere tra gli interventi per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo anche le opere stagionali – non ricomprese nella formulazione previgente – e temporanee, destinate a essere rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni (invece che 90 giorni).
È stata invece oggetto di parziale modifica la disposizione di cui al comma 5, ai sensi del quale si prevede che non sia subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs n. 42/2004, la posa in opere di elementi e strutture amovibili in pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, fatta eccezione per quelle incidenti su piazze, vie ecc. adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico. La legge di conversione ha previsto che sarà un Decreto del MIBACT – da adottare entro il 14 ottobre 2020 – a definire le modalità di attuazione della norma in parola.
Sul punto, giova ricordare che già con il D.P.R. n. 31/2017 (cfr. circolare Fipe n. 24/2017) è stato stabilito che l’installazione di elementi di arredo a bassissimo impatto in aree vincolate (tra cui anche le “installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”) non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica.
Semplificazione delle procedure di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (art. 12-bis) – Le autorizzazioni di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, (per l’impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo) e all’articolo 15, secondo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, (per il personale addetto ai pubblici spettacoli) nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro individuati con provvedimento del direttore, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla relativa istanza. – Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide rilasciate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio (di cui all’articolo 55, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), relative alle risoluzioni consensuali del rapporto o le convalide di richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato. – Viene modificato l’art. 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124: a) al comma 1 viene previsto che la diffida accertativa per crediti patrimoniali trova anche applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati; b) il secondo periodo del comma 2 viene sostituito dalla previsione secondo la quale, in caso di accordo risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale stesso, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell’ufficio che ha adottato l’atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l’esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione;
c) al comma 3 viene inoltre previsto che decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, o in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida acquista, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo anche senza il provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro; d) è abrogato il comma che consentiva la procedura di ricorso, nei confronti del provvedimento di diffida, davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. – L’art. 14. del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Disposizioni del personale ispettivo) è riformulato prevedendo che il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative. In caso di tali provvedimenti è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione. La mancata ottemperanza del datore di lavoro a tale disposizione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro e non trova applicazione la diffida disposta in caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione.
• Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo (art. 38-bis) La disposizione – introdotta in sede di conversione in legge – semplifica, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, le procedure autorizzatorie per la realizzazione di spettacoli dal vivo (tra cui anche, testualmente, la “musica” e la “danza”) con determinate caratteristiche, prevedendo che sia sufficiente presentare una SCIA al SUAP, in luogo di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato. In particolare, la nuova procedura semplificata è prevista a condizione che: – si tratti di spettacoli che si svolgano in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, e che siano destinati a un massimo di 1.000 partecipanti; – ci si trovi al di fuori dei casi di cui agli artt. 142 e 143 del R.D. n. 635/1940, vale a dire le ipotesi in cui è richiesto l’intervento delle Commissioni di vigilanza provinciali (che interviene quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, nonché per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori, per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori e per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche) o del Prefetto (approvazione del progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo); – il rilascio degli atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominati, dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale; – non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo; – vengano rispettate le disposizioni e le linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da Covid-19. La SCIA deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo e deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la
rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’Interno.
• Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici (art. 40-bis) Come già anticipato in premessa, nel corso del procedimento legislativo di conversione in legge, in linea con le proposte emendative proposte dalla Federazione sul punto (cfr. Comunicati stampa FIPE del 27.07.2020 e del 31.08.2020), è stato introdotto l’art. 40-bis che modifica l’art. 144 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016), introducendo, in materia di buoni pasto elettronici, l’obbligo di garantire agli esercizi convenzionati un unico terminale di lettura. Dunque, a prescindere da quale sia la specifica società emettitrice, i pubblici esercizi potranno “accettare” i buoni pasto elettronici tramite un dispositivo unico, potendo così abbattere alcuni costi legati all’installazione e alla complessa gestione dei vari lettori elettronici. Nonostante la modifica normativa, allo stato, impatti unicamente sulle gare a evidenza pubblica, si auspica che la stessa possa presto tradursi in un definitivo approdo al c.d. POS unico.
• Indicazioni relative a luogo di origine e di produzione delle materie prime per la preparazione delle vivande (art. 43, commi 7-bis e 7-ter) I commi 7-bis e 7-ter, dell’art. 43 sono stati entrambi inseriti in sede di conversione. La prima delle due disposizioni introduce la facoltà, per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell’esercizio delle attività agrituristiche, di evidenziarne il luogo di produzione, con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite. L’art. 7-ter, similmente, prevede che le liste delle vivande degli esercizi di cui all’art. 3, comma 6 della Legge n. 287/1991 (cfr. elenco sotto riportato), possano riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative: a) al Paese, alla Regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda; b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell’importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda; c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande. Tale facoltà riguarda, in particolare, gli esercizi che svolgono attività di somministrazione: – al domicilio del consumatore; – realizzate negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; – svolte negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; – negli esercizi di somministrazione, nei quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago; – nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno; – esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche e quelle svolte nelle scuole; negli ospedali; – svolte nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e nei mezzi di trasporto pubblico. Sul punto è bene precisare che una simile proposta emendativa era stata avanzata anche nel procedimento legislativo AC982 “Disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell’agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura”, attualmente in esame presso la Camera dei Deputati. In un primo momento, la proposta originaria prevedeva l’obbligo – e quindi non solo la facoltà – di fornire le informazioni sopra indicate. Tuttavia, come fatto
presente dalla Federazione nelle interlocuzioni con le forze parlamentari, la norma poneva a carico delle imprese rappresentate degli obblighi informativi molto invasivi e, soprattutto, non in linea con la normativa di riferimento di matrice europea (Reg. 1169/2011). Pertanto, con l’intento di evitare di esporre l’Italia a una possibile procedura d’infrazione, la proposta venne quindi riformulata, prevedendo solo una facoltà e non un obbligo. Il testo è stato poi riproposto nel provvedimento oggetto della presente circolare e quindi approvato definitivamente in legge.
• Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti (art. 43-bis) La disposizione – anch’essa introdotta nel corso dell’esame parlamentare – prevede che il Ministero della Salute renda disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione “Amministrazione trasparente”, tutti i dati aggiornati, raccolti e comunque detenuti, relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano, provenienti dai Paesi dell’Unione europea ovvero da Paesi terzi. La pubblicazione – che è quindi volta a semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti – deve comprendere i dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti.
Per una lettura integrale del provvedimento si rinvia al testo del Decreto Legge coordinato con le modifiche introdotte con la Legge di conversione (allegato).