Determinazione della misura percentuale per la fruizione. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 settembre 2020
Come noto, l’articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.
Già con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro (si rinvia, al riguardo, alla nostra nota informativa n. 39 del 13 luglio 2020). Con il medesimo Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, previsto che:
– entro il 7 settembre 2020, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili;
– per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
– ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Tanto premesso, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è pari a 1.278.578.142 euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 e la predetta cifra di 1.278.578.142.
Pertanto, ai fini della determinazione della misura percentuale per la fruizione del beneficio in questione, con il Provvedimento dell’11 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che il risultato di tale rapporto è pari al 15,6423%.
Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione e cessione del credito d’imposta, il Provvedimento in esame rinvia alle disposizioni già emanate con il precedente Provvedimento del 10 luglio 2020. Cordiali saluti.
Il Responsabile
Dott. Vincenzo De Luca