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Federauto, modificata la direttiva sui veicoli fuori uso

Il D.lgs. n. 119/2020 apporta cambiamenti al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

Il 27 settembre 2020 entra in vigore il D.lgs. 119/2020 (pubblicato su G.U. n. 227 del 12.09.2020) che modifica il D.lgs. 209/2003 sui veicoli fuori uso (M1 e N1), in attuazione della direttiva (UE) 2018/849.

Obiettivi:

  • prevenire e ridurre la produzione di rifiuti da veicoli fuori uso;
  • garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
  • assicurare una più efficiente operatività, da un punto di vista ambientale, di tutti i soggetti economici coinvolti nel ciclo di utilizzo e di trattamento degli stessi veicoli.

Il decreto coordina le disposizioni nazionali con quelle della direttiva, con particolare riferimento allo schema di responsabilità estesa del produttore; individua forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio; rafforza l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all’obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta; individua misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili.

Di seguito, si evidenziano le principali novità per gli Associati unitamente alla disciplina già in vigore.

Si ricorda che nel caso in cui il cliente intende acquistare un altro veicolo (nuovo o usato) può consegnare il veicolo destinato alla demolizione al concessionario che ha la facoltà di accettarne la consegna rilasciando il certificato di rottamazione. In caso di accettazione il veicolo fuori uso andrà consegnato ad un centro di raccolta di convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli (art. 5, comma 1, D.lgs. 209/2003). Questi ultimi si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche (articolo 5, comma 3).

I produttori dei veicoli, infatti, in base all’articolo 6, comma 3-bis, assicurano le migliori prestazioni ambientali e l’efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei MUD e del possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all’azienda.

Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario, con i documenti del detentore necessari alla radiazione dal PRA, va gestito come “deposito temporaneo”, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb), D. lgs. 152/2006, ossia raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta a cura del centro di demolizione, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. Per luogo si intende l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato. Quindi i VFU vanno tenuti rigorosamente all’interno dell’area aziendale, in luoghi ben identificati, opportunamente delimitati, accessibili solo alle persone autorizzate e protetti in modo da evitare la contaminazione dell’ambiente circostante. Si ricorda che non è possibile spostare i VFU in altri siti esterni al perimetro aziendale dove è stato generato il rifiuto/VFU, in quanto si verrebbe a configurare uno stoccaggio che necessita di specifica autorizzazione.

Il deposito temporaneo è strettamente vincolato al successivo invio dei VFU presso il centro di demolizione autorizzato e comunque non può superare i 30 giorni, e può effettuarsi anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza (nuovo comma 8-bis dell’articolo 6).

Resta sempre valido che il VFU deve essere consegnato al centro di demolizione autorizzato integro e/o nelle medesime condizioni originarie in cui è stato lasciato dal proprietario. Nel caso in cui vi siano parti mancanti, la condizione dovrà risultare sul certificato di rottamazione sottoscritto dal proprietario consegnatario.

Infine, al comma 10 dell’art. 5, viene introdotto il registro unico telematico dei veicoli fuori uso dove il concessionario annoterà i VFU. Tale registro, istituito presso il CED della DG MOT del MIT, è tenuto in conformità alle disposizioni da adottare con DPR, su proposta del MIT (articolo 5, comma 10), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto DPR continuano ad applicarsi le disposizioni previste all’articolo 264 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, quindi resta in vigore la compilazione del registro di carico e scarico dei veicoli da avviare alla demolizione.

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