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Federauto, approvato il decreto semplificazione

Misure su DU, revisioni e radiazione per esportazioni all’estero nella conversione in legge

Si comunica che la Camera ha approvato, in via definitiva, la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (v. circolare n. 96/2020 del 27.07.2020).

In attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, si segnalano le disposizioni di più stretto interesse per gli Associati, introdotte durante l’esame in Senato:
– il termine perentorio del 31 ottobre 2020 previsto dalle disposizioni relative al Documento unico di circolazione e proprietà dei veicoli per l’attuazione, per fasi graduali, della riforma, è stato posticipato al 31 marzo 2021. Dunque, la fase sperimentale avviata nel 2019 per consentire l’utilizzo crescente delle nuove procedure D.lgs. 98/2017, godrà di un ulteriore periodo di 5 mesi durante il quale il MIT e l’ACI potranno verificare il corretto funzionamento nelle nuove e differenti procedure ed intervenire sui sistemi, laddove si riscontrassero criticità. Tale proroga è stata sostenuta fortemente anche dalla Federazione.
– Viene modificato l’articolo 103, comma 1, del D.lgs. 285/1992 (Codice della strada), prevedendo che, per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, la cancellazione sia disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione (e NON PIU’ che sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione) o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento della idoneità alla circolazione e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola. Quindi, la cancellazione del veicolo per esportazione è possibile alla duplice condizione della regolarità degli adempimenti afferenti la revisione dell’autoveicolo e all’assenza di un provvedimento di revisione singola, nel caso in cui il veicolo abbia riportato gravi danni in un incidente e sussistano pertanto dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione.
– L’art. 49, comma 5-septies, modifica l’articolo 92 del DL 18/2020, relativamente alle disposizioni in materia di circolazione dei veicoli. In particolare, le disposizioni: – sostituiscono il comma 4, fissando specifiche scadenze per la revisione dei veicoli a seconda del relativo termine di scadenza: è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020;
1 introducono il comma 4-septies, prevedendo che fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti svolti nell’ambito delle revisioni possano essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell’attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 870/1986.
– L’art. 16 ter, in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero, introduce il comma 1-quinquies all’articolo 93 del Codice della strada (che vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato all’estero), prevedendo che non trovino applicazione per alcune categorie di soggetti quanto disposto ai commi da 1-bis a 1quater del medesimo articolo 93. La disapplicazione è prevista:
a) per i residenti nel comune di Campione d’Italia;
b) per il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;
c) per i lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all’estero;
d) per il personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
e) per il personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero.
– L’art. 57 in tema di realizzazione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici dispone che per “infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici”, si intende l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici (comma 1). Tali aree di ricarica possono realizzarsi:
a) all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all’uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico;
d) all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico.
Nei casi a) e b), la ricarica è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica.
Nei casi delle lettere c) e d) è richiamato, fra l’altro, il principio dell’accessibilità in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali delle infrastrutture di ricarica, esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica, al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica (commi da 2 a 4).

Il comma 2-bis, introdotto al Senato prevede, altresì, che nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal D.lgs. n. 257/2016 per la ricarica pubblica, è da considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica.

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