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Silb, prorogata la sospensione del ballo

La norma prevista dal Dpcm 7 settembre 2020

Si comunica che il DPCM 7 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222/2020), già in vigore a partire dall’8 settembre 2020, per quel che più interessa il settore rappresentato, ha disposto la proroga fino al prossimo 7 ottobre 2020 dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020.

Quest’ultima, come noto, ha previsto la sospensione delle attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. Si consideri che ai sensi dell’art. 1, comma 2, della predetta Ordinanza, le Regioni non potranno derogare alle misure ivi previste, potendo eventualmente introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi.

È importante precisare che l’Ordinanza non ha disposto la chiusura delle discoteche, bensì ha esclusivamente inibito l’attività del ballo; conseguentemente, gli esercizi possono rimanere aperti per svolgere ulteriori attività come, ad esempio, l’intrattenimento senza ballo e la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle misure di prevenzione previste da Protocolli/Linee guida locali o, in assenza, di quelle previste dalle Linee Guida adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e sempre che si possieda idoneo titolo abilitativo.

Inoltre, alcune FAQ pubblicate sul sito web del Ministero della Salute (cfr. in particolare i nn. 1 e 2) hanno escluso le c.d. “feste private” dall’ambito di applicazione dell’Ordinanza citata, affermando in particolare, che “l’Ordinanza non disciplina le manifestazioni di carattere privato che sono destinate a soggetti determinati e scelti sulla base di legami personali, di amicizia o parentela, manifestazioni per le quali non essendo consentito l’accesso indiscriminato del pubblico non valgono le restrizioni previste nella medesima Ordinanza”.

Il Ministero, quindi, precisa che devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della citata Ordinanza “i matrimoni, le cresime, le comunioni, per le quali non esiste un accesso indiscriminato del pubblico, restando ferme, con evidenza, le prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, relative al divieto di assembramento e alle misure di igiene ivi previste”.

Nonostante l’Associazione abbia pubblicamente contestato l’opportunità di tale Ordinanza, nonché proposto ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento della stessa – allo stato è stata respinta l’istanza cautelare monocratica di sospensione dell’efficacia del Provvedimento, e in data 9.9.2020 il TAR, riunitosi in Organo Collegiale, ha stralciato la parte cautelare, ma ha rinviato a data da destinarsi la decisione del merito – si raccomanda l’osservanza delle disposizioni attualmente in vigore, atteso che le violazioni potranno essere punite con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro) e con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).

Distinti saluti

Maurizio Pasca

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