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Bonus edicole, credito di imposta

Il prossimo 30 settembre scade il termine per la presentazione della domanda

Chi può accedere al beneficio
Il credito di imposta è destinato a:
1. Esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
2. Esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. Per il solo anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;
3. Per il solo anno 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Sono ammessi al beneficio i soggetti con:
• Sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo
• Residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici
• Indicazione nel Registro delle Imprese dei codici di attività ATECO indicati nel DPCM 31 maggio 2019 e nella circolare del Capo del Dipartimento del 17 luglio 2020 e, in particolare,
– Nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10;
– Nel caso di attività commerciali di vendita di merci abilitate alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170: la presenza come codice attività primario di uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1, 47.61 e del codice attività secondario 47.62.10;
– Nel caso di imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici: la presenza del codice attività primario 82.99.20.

Come e quando presentare la domanda
Gli esercenti che intendono accedere al beneficio possono presentare domanda al Dipartimento tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d’imposta.
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, dal percorso di menù, “Servizi on-line”, “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito di imposta edicole”.

Calcolo del credito
Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell’anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d’imposta, con riferimento alle seguenti voci:
1. Imposta municipale unica (IMU);
2. Tassa per i servizi indivisibili (TASI);
3. Canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP);
4. Tassa sui rifiuti (TARI);
5. Spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (per il solo anno 2019, le spese di locazione sono ammesse a condizione che l’esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale).
Per il solo anno 2020, il credito di imposta può essere, altresì, parametrato agli importi pagati nell’anno precedente per:
6. Servizi di fornitura di energia elettrica
7. Servizi telefonici e di collegamento a Internet
8. Servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali

Per i punti vendita “non esclusivi” tutte le suddette voci sono commisurate per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi.
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima di 2.000 euro per l’anno 2019 e 4.000 euro per l’anno 2020 per ciascun esercente, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE sugli aiuti di stato de minimis (n. 1407/2013).

Riconoscimento del credito
L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito con il relativo importo spettante è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato su questo sito entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il beneficio:
• Anno 2019: elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito d’imposta per l’anno 2019, approvato con decreto del Capo del Dipartimento del 19 dicembre 2019; Modifiche all’elenco dei soggetti ammessi per l’anno 2019 apportate con decreti del Capo del Dipartimento del 30 marzo 2020
Utilizzo del credito
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito di imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019.

In allegato si forniscono le istruzioni pubblicate sul portale in oggetto relative alle modalità di compilazione della domanda ed al suo invio.
Risulta evidente che la domanda può essere presentata solo dall’interessato in possesso di credenziali SPID o CNS: non è previsto in alcun modo l’inoltro della domanda attraverso terze persone.

Trovi l'allegato nella sezione Download

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