Ecco cosa prevede la normativa vigente
Caro collega,
nel corso del mese di agosto siamo venuti a conoscenza del controllo avvenuto nel negozio di ortofrutta da parte di un “ispettore” del marchio “Pesca di Romagna – IGP”.
Il controllo per la tutela delle produzioni BIO, DOP-IGP è una competenza che lo Stato ha affidato al MIPAF che a sua volta ha delegato gli OdC (Organi di Controllo) attraverso l’ICQRF che valuta ed autorizza tali organismi.
Al riguardo, al fine di rinfrescare la giusta informazione sull’argomento qui di seguito ricordiamo quanto dispone la normativa vigente (regolamento UE n. 1151/2012).
I PRODOTTI BIO DOP-IGP
Le specificità del prodotto BIO DOP-IGP è ottenuta mediante sistemi produttivi a qualità regolamentata, sono aperti a tutti i produttori e prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente.
Il disciplinare inoltre impone:
– il rispetto delle misure sanitarie negli allevamenti,
– l’igienicità della strumentazione, attrezzatura e dei locali,
– le cautele per la manipolazione,
– la conservazione ed il trasporto del prodotto,
– i requisiti igienico-sanitari del personale,
– la separazione e visibilità del prodotto,
– la tracciabilità e l’autocontrollo.
Tali prodotti sono quindi commercializzati attraverso il nome che indica il prodotto e l’area geografica in cui è coltivato. Nel caso succitato, “Pesca di Romagna – IGP”, che deve essere stampato sulla confezione, cassetta, scatola, plateau, e con bollino su ogni frutto garantendo al consumatore il loro riconoscimento.
A COSA FARE ATTENZIONE
I nomi dei prodotti registrati come DOP o IGP essendo oggetto di un regime di tutela di ampia portata (Disciplinare) per il quale è vietato:
– l’utilizzo del nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, laddove questi siano comparabili a quelli oggetto di tutela e possano così sfruttare la notorietà del nome protetto;
– qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche tramite l’uso di un nome che è semplicemente una traduzione del nome protetto, o di espressioni come “genere”, “tipo”, “metodo”, o simili (la protezione, in entrambe le ipotesi, sussiste anche quando il prodotto DOP o IGP sia utilizzato come ingrediente di un altro alimento);
– l’uso di indicazioni che possono trarre in inganno sull’origine, la natura o la qualità essenziale del prodotto;
– qualsiasi prassi che, in generale, possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto (art. 13, regolamento (UE) n. 1151/2012).
Risulta evidente che nelle indicazioni da riportare sui cartelli dei prodotti esposti in negozio o sulla pagina social dell’attività di medesimo tipo ma non BIO DOP-IGP è necessario evitare quei riferimenti che possano ingannare il consumatore.
Sul sito del MIPAF sono pubblicati l’ BIO, DOP-IGP, STG, i loro disciplinari e gli Organi di Controllo autorizzati, collegandosi ai seguenti link:
Elenco dei prodotti: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090
Elenco disciplinari: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15453
Elenco OdC: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6727
In allegato forniamo il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.297 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
La segreteria (tel. 051 6487569) è a disposizione per fornire ulteriori informazioni e delucidazioni.
Cordiali saluti.