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Targa prova illegittima su veicoli immatricolati

Federauto, la sentenza della Corte di Cassazione

La sentenza di recente pubblicazione (in allegato) ha affermato il principio che la targa prova non è utilizzabile sugli autoveicoli già immatricolati, riportando in primo piano una problematica emersa con forza già un paio di anni fa alla luce di sentenze similari.

In breve, la sentenza ritiene illegittimo l’utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati con la conseguenza che la copertura assicurativa RCA dovrà essere quella del veicolo a motore già immatricolato e non quella della targa prova che non coprirà alcun danno.

La targa prova rappresenta – secondo la sentenza – una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’autoveicolo è già in regola con i due presupposti (carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo.

Ovviamente tale impostazione è in netto contrasto con le necessità operative degli Associati e Federauto ha prontamente contattato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell’Interno chiedendo di procedere con estrema urgenza al già previsto adeguamento del DPR 474/2001 che disciplina l’autorizzazione alla circolazione di prova. Si tratta di un provvedimento che introduce alcune fondamentali modifiche normative (già condivise lo scorso anno), volte a chiarire che la targa prova si possa applicare anche sugli autoveicoli già immatricolati, anche in deroga agli obblighi di revisione e assicurativi.

Al contrario delle interpretazioni giornalistiche di questi giorni, si sottolinea che la sentenza in oggetto costituisce solo un riferimento giurisprudenziale, producendo effetti solo tra le parti del giudizio, e non avente forza di legge.

Dai contatti intercorsi fra la Federazione e la Direzione della Polizia di Stato, si conferma che restano valide le note ministeriali MINT e MIT pubblicate a maggio 2018. I due dicasteri, infatti, in considerazione delle diverse interpretazioni sull’utilizzo della targa prova sui veicoli già immatricolati, avevano chiesto un parere al Consiglio di Stato, lasciando, nel frattempo, invariata la modalità di utilizzo (circolare MIT n. 4699/M363 del 4 aprile 2004) e sospendendo l’applicazione delle sanzioni per mancanza di revisione o obbligo assicurativo (circolare MINT n. 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018).

Per i dettagli si rimanda alle precedenti circolari n. 31/2018 del 30.05.2018 e n. 32/2018 del 31.05.2018). Oltre a fornire aggiornamenti non appena disponibili, si chiede a tutti gli associati di voler cortesemente segnalare eventuali controlli difformi dalle indicazioni ministeriali sopra richiamate.

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