Il Decreto MIT 12 maggio 2020 n. 203 stanzia oltre 122 milioni di euro a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto
Si comunica che il Decreto MIT 12 maggio 2020 n. 203 (in allegato), recante modalità di erogazione dei contributi a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto per l’annualità 2020, è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione.
Il provvedimento prevede lo stanziamento per il biennio 2020/2021 di oltre 122 milioni di euro a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto merci per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare in ottica ambientale. Si attende ora l’emanazione del decreto direttoriale di attuazione con cui saranno fornite informazioni in merito alle modalità e procedure per le domande.
Come precisato dal MIT le domande di ammissione ai contributi sono proponibili esclusivamente dopo la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale di attuazione, attualmente in corso di predisposizione, e secondo le modalità ed i tempi ivi previsti. Pertanto, le domande proposte prima dei tempi indicati nel citato decreto direttoriale non verranno prese in considerazione.
I beneficiari della misura sono le imprese di autotrasporto cose per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Le risorse disponibili, pari a 122.255.624 euro, possono essere fruite per diverse tipologie di veicoli:
46.400.00 di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
44.100.000 di euro:
– per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 t;
– per l’acquisto di veicoli commerciali Euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t con contestuale rottamazione del veicolo della medesima tipologia.
29.290.624 di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP (accordo internazionale sul trasporto delle merci deperibili), rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale;
2.465.000 di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.
I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell’ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto della Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.
L’importo massimo ammissibile per i suddetti investimenti per ogni singola impresa non può superare euro 550.000 e ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi contenenti tutti gli investimenti anche eventualmente per più di una tipologia.
È esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Non si procederà all’erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto dell’agevolazione nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data del pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni oggetto di agevolazione non potranno essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e dovranno rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo erogato.
IMPORTO DEI CONTRIBUTI
Sono previsti i seguenti importi a seconda del tipo di investimento, anche in locazione finanziaria:
per l’acquisto di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t, nonché veicoli a trazione elettrica superiori a 7 t: il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida, in euro 10.000 per ogni veicolo elettrico di mcpc superiore a 3,5 t e fino a 7 t e in euro 20.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t;
per l’acquisto di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 t: il contributo è determinato in euro 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di mcpc pari o superiore a 7 t e fino a 16 t e in euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel+elettrico) di massa pari o superiore a 16 t.
Alle imprese che contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) dimostrino l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli obsoleti, è riconosciuto un contributo aggiuntivo di 2.000 euro, indipendentemente dal numero degli stessi.
per l’acquisto di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 t per il trasporto merci come veicoli elettrici: il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari a 1.000 euro;
per la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di mcpc a partire da 7 t, conformi alla normativa antinquinamento Euro VI, il contributo è determinato avuto riguardo al sovra costo necessario per l’acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni veicolo Euro VI di mcpc da 7 t a 16 t; euro 1.000 per ogni veicolo Euro VI di mcpc superiore a 16 t;
per l’acquisto di veicoli commerciali euro 6 D TEMP: il contributo è pari a 2.000 euro per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 t e inferiore a 7 t.
Nei casi di:
acquisto, anche in locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 del presente decreto n. 203/2020;
acquisto di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 t allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 t allestiti per il trasporto in regime ATP mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui al numero precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
il contributo è pari al 20% del costo di acquisizione per le piccole imprese e al 10% per le medie imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 t allestito per trasporti in regime di ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore a standard ambientale installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
L’importo è di 1.500 euro per gli acquisti di imprese che non rientrano tra le PMI. In tal caso possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale installate su tali veicoli.
Infine, sono finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all’acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro 8.500 per l’acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.
La gestione operativa dei suddetti incentivi è affidata alla società RAM Spa.