In allegato la circolare numero 68 dello Snag nazionale
Con la circolare del 17/07/2020 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha fornito precisazioni in relazione alle modalità applicative del credito d’imposta per l’anno 2020.
Chi può accedere al beneficio
Il credito di imposta è destinato a:
1. esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
2. esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), anche se la predetta attività commerciale non rappresenta l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;
3. alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
Sono ammessi al beneficio i soggetti con:
– sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo;
– residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
– indicazione nel Registro delle Imprese dei codici di attività ATECO indicati nel DPCM 31 maggio 2019 e nella circolare del Dipartimento del 17 luglio 2020 e, in particolare: o nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10; o nel caso di attività commerciali di vendita di merci abilitate alla vendita di quotidiani o periodici (c.d. punti vendita non esclusivi) alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170: la presenza come codice attività primario di uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1, 47.61 e del codice attività secondario 47.62.10; o nel caso di imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici: la presenza del codice attività primario 82.99.20.
Come e quando presentare la domanda
Gli esercenti che intendono accedere al beneficio possono presentare domanda al Dipartimento tra il 1° settembre ed il 30 settembre 2020.
Le domande possono essere presentate dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito d’imposta edicole” del menù “Servizi on line”.
Calcolo del credito
Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell’anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d’imposta, con riferimento alle seguenti voci:
1. imposta municipale unica (IMU);
2. tassa per i servizi indivisibili (TASI);
3. canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP);
4. tassa sui rifiuti (TARI);
5. spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);
6. spese per i servizi di fornitura di energia elettrica;
7. spese per i servizi telefonici e di collegamento a Internet;
8. spese per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
Per i punti vendita “non esclusivi” tutte le suddette voci sono commisurate per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi.
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima di 4.000 euro per l’anno 2020 per ciascun esercente, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE sugli aiuti di stato de minimis (n. 1407/2013).
Riconoscimento del credito
L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito con il relativo importo spettante è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito hiips://informazioneeditoria.gov.it entro il 31 dicembre 2020.
Utilizzo del credito
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito di imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913.
Per richieste di chiarimenti sul credito di imposta è possibile inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica credito.edicole@governo.it.
Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest’ultima.
Con l’occasione porgiamo i migliori saluti.
Il Presidente (Innocenti Andrea)