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Frodi Iva sulle auto di provenienza UE

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito i termini e le modalità dell’attività di controllo connesse alla verifica delle condizioni di esclusione dal versamento Iva, mediante modello F24 ELIDE, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 265336 del 17.07.2020 (in allegato) ha fornito le istruzioni per la verifica delle condizioni di esclusione dal versamento Iva, mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso.

Si ricorda, infatti, che l’art. 9 del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (cd Decreto Fiscale), che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha previsto l’obbligo della preventiva verifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA, mediante modello F24-elementi identificativi (cosiddetto “Modello El.Ide”), equiparando le operazioni effettuate dai soggetti titolari di partita IVA a quelle dei soggetti privati consumatori. Tutto ciò per evitare un utilizzo improprio e fraudolento delle deroghe previste nel sistema di assolvimento dell’Iva.

Attualmente, quindi, tutte le fattispecie che derogano al versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono oggetto di una preventiva verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le ipotesi di esclusione dal versamento dell’Iva con “F24 Versamenti con elementi identificativi” riguardano:

  • gli acquisti, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli usati provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea e che presentano i requisiti per essere inclusi nel regime Iva dei beni usati di cui all’art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41;
  • gli acquisti, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea e destinati ad essere utilizzati dall’acquirente come beni strumentali all’esercizio dell’attività artistica, professionale o d’impresa;
  • gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati effettuati in altri Stati membri dell’Unione Europea, fuori dall’esercizio di imprese, arti e professioni.

Ai fini dell’esonero IVA sui veicoli usati acquistati all’estero occorre presentare apposita istanza alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente e seguire le specifiche indicazioni impartite per ciascuna delle singole fattispecie sopraelencate.

In tutti i casi, a seguito dell’esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate provvede alla comunicazione degli elementi identificativi dell’autoveicolo e del motoveicolo al CED del MIT, al fine di consentirne l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell’imposta mediante modello F24 ELIDE.

La verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell’Iva mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” si esaurisce nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Qualora dalla verifica dovessero emergere gravi elementi di rischio connessi a possibili fenomeni di frode Iva, al fine di consentire l’esecuzione di riscontri specifici e più approfonditi da parte delle strutture competenti per il controllo, il termine può essere esteso di ulteriori 30 giorni.

Trovi l'allegato nella sezione Download

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