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Autotrasporto merci: rimborso accise sul gasolio 2° trimestre 2020

Si comunica agli associati, eventualmente interessati, che il prossimo 31 luglio 2020 scade il termine di presentazione della dichiarazione necessaria per usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente, per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati nel periodo cha va dal 1° aprile e al 30 giugno 2020, come riportato dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane.

Sul sito dell’Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it – Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2020) è disponibile il software per la compilazione e la stampa della domanda da trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. al competente Ufficio delle Dogane.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, alla presentazione della domanda in forma cartacea si richiede la riproduzione della stessa su supporto informatico (cd, dvd, o pen drive usb).


Ammontare del rimborso

Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e del consolidamento del beneficio fiscale di cui all’articolo 4-ter comma 1 lettera f) del decreto-legge n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016,, la circolare ha evidenziato che la misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 € per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile al 30 giugno 2020.
La Circolare fa presente che, a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 8 del D. L. 124/2019, a partire dal 1° gennaio 2020, si prevede un limite massimo, quantificato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso, come consumo su cui ciascun veicolo può effettuare la richiesta di beneficio.
In considerazione di quanto riportato, sono state disposte delle modifiche al Quadro A della dichiarazione prevista dal comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 la cui compilazione è obbligatoria per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa. Le modifiche apportate e la modalità di compilazione del Quadro A.


Soggetti interessati

In riferimento ai soggetti che possono usufruire dell’agevolazione, la circolare ha ribadito che hanno diritto al beneficio:

  • gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio e in conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • gli Enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di TPL;
  • le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
  • gli Enti Pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.


Fattispecie escluse dall’agevolazione

La circolare ha, inoltre, precisato al riguardo, che la Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015, articolo 1, comma 645) ha ristretto il campo di applicazione dell’agevolazione escludendone dal 1° gennaio 2016 il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
Pertanto il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale è, ora, tenuto ad attestare l’insussistenza della richiamata condizione che impedisce il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando puntualmente, a tal fine, (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. 445/2000), che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impegnato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
Non operando, rispetto ai consumi effettuati a decorrere dal 2012, le limitazioni previste dall’art.1 comma 53 della legge 244/2007, i relativi crediti potranno essere compensati anche qualora l’importo complessivo annuo dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, dovesse superare il limite di € 250 mila.
Per la fruizione dell’agevolazione mediante modello F24, dovrà essere utilizzato il codice tributo 6740.
Come in precedenza, l’Agenzia ha ribadito che le imprese di autotrasporto merci sono tenute a comprovare i consumi di gasolio, per cui richiedono i benefici, mediante le relative fatture di acquisto.
La circolare richiama, in proposito, la nota 64837/RU del 7 giugno 2018, relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, della indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti.


Invio telematico delle dichiarazioni

Ha, inoltre, rammentato la possibilità, per gli utenti, di inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del servizio telematico doganale E.D.I., richiamando le relative modalità tecniche ed operative e sottolineando, a riguardo, la necessità di preventiva abilitazione degli utenti interessati all’utilizzo del servizio.


Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre

Infine, la circolare ricorda che per effetto delle modifiche legislative intercorse, (articolo 61 del D.L. n. 1/2012) i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021.

Da tale data decorrerà, poi, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovranno essere presentate, dunque, entro il 30 giugno 2022.

Il direttore
(Antonio FABIANI)

Trovi l'allegato nella sezione Download

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