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Linee guida Confcommercio Fase 2

Roma, 08 Maggio 2020

Prot. 129/2020 Circolare n. 40

Sulla base del protocollo di sicurezza siglato con le rispettive organizzazioni sindacali lo scorso 24 aprile c.a., il cui testo è stato inviato a tutti gli associati con il notiziario n. 17, la Confcommercio ha predisposto alcune linee guida per la riapertura delle imprese ancora sospese, quali quelle del dettaglio, della ristorazione, del turismo e dei servizi.

Viene anche sottolineata la riapertura in termini di filiera, evidenziando la necessità di una regia nazionale per la definizione di regole di sicurezza che siano certe e sostenibili economicamente dalle imprese; imprese, quali quelle della distribuzione alimentare, che già nel documento confederale viene posto l’accento su: fornitura di dispositivi di protezione individuale e adozione di misure organizzative, come smart working o turni di lavoro, per ridurre al minimo le presenze e garantire il distanziamento tra lavoratori e rispetto a terzi (es. clienti, fornitori, ecc.); individuazione della procedura da seguire, rispondente alle disposizioni di igiene pubblica, in caso di sintomi da Coronavirus per lavoratori o terzi presenti nel luogo di lavoro; esposizione in azienda di tutte le informazioni, procedure e misure igienico-sanitarie e comportamentali per essere conosciute da lavoratori e terzi che accedono ai luoghi di lavoro; la presenza sul luogo di lavoro di adeguati sistemi per il lavaggio e la disinfezione delle mani e la distinzione tra pulizia e igienizzazione degli ambienti, affidata direttamente agli imprenditori, rispetto alla sanificazione prevista soltanto in specifici casi.

Le suddette indicazioni del resto, che si invita ad osservare scrupolosamente, lo si ripete ancora una volta in considerazione dei controlli che vengono effettuati dalle autorità competenti, vi sono già pervenute tramite le specifiche comunicazioni della scrivente.

La Confcommercio ha inoltre avanzate due richieste:

  • un intervento normativo che chiarisca, una volta per tutte, due aspetti specifici:
    1. l’eventuale infezione di un lavoratore, con relativa copertura da parte dell’Inail, non comporti responsabilità per il datore di lavoro che dimostri di avere adottato ed attuato le misure di prevenzione dal contagio;
    2. stessa procedura venga adottata anche per terzi che accedono ai luoghi di lavoro;
  • fornire indicazioni certe e le relative strumentazioni ai medici di base per consentire loro di certificare il rientro al lavoro in totale sicurezza dei lavoratori che siano risultati assenti per malattia”.

A proposito della terminologia citata (disinfezione, sanificazione ecc.), vista la “confusione” che spesso viene utilizzata dalle ditte specializzate, si riporta di seguito la loro esatta individuazione come espressamente prevista dall’articolo 1 del decreto ministeriale n. 274 del 7/7/1997, che recita testualmente:

Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attivita’ di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono cosi’ definite:
a) sono attivita’ di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
b) sono attivita’ di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
c) sono attivita’ di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perche’ parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perche’ molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione puo’ essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
d) sono attivita’ di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
e) sono attivita’ di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attivita’ di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidita’ e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

Articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 274 del 7/7/1997

Per doverosa documentazione si allega “Linee guida Confcommercio Fase 2.

Cordiali saluti

Il Direttore
Antonio Fabiani

Trovi gli allegati nella sezione Download

Referente


Annalisa Gotti

Responsabile Ufficio Stampa
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